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21/03/2018 Responsabilità solidale tra committente e appaltatore S.M.Perego
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26/03/2018 INPS chiarimenti in merito all’assegno di natalità (c.d. "bonus bebè") S.M.Perego
26/03/2018 Nuovo modello per la “Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche” S.M.Perego
26/03/2018 Scade oggi la trasmissione dei modelli INTRASTAT S.M.Perego
27/03/2018 Previsti i primi adempimenti sulla fatturazione elettronica B&C S.M.Perego
27/03/2018 Street food esteso anche al settore agricolo S.M.Perego
27/03/2018 Privacy – Alcuni chiarimenti sulla figura dell’RPD S.M.Perego

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Titolo: Per la Cassazione la prostituzione rientra tra i redditi diversi   Data : 07/11/2016
Per la Cassazione la prostituzione rientra tra i redditi diversi
La Cassazione, con la pronuncia 4.11.2016 n. 22413, ha ribadito che l’attività di prostituzione, sia essa svolta in modo occasionale che abituale, produce reddito imponibile ai fini IRPEF, appartenente alla categoria reddituale dei “redditi diversi” di cui all’art. 6 co. 1 lett. f) del TUIR, in particolare alla previsione di cui alla lett. l) dell’art. 67 co. 1 del TUIR (redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere).
Il requisito dell’abitualità nello svolgimento dell’attività incide soltanto sul suo assoggettamento ad IVA, giacché, ai sensi dell’art. 5 del DPR 633/72, costituisce esercizio di arti o professioni, soggette all’imposta, l’esercizio per professione abituale di qualsiasi attività di lavoro autonomo.
Fonte: Cass. 4.11.2016 n. 22413 - Il Quotidiano del Commercialista del 5.11.2016 - "I proventi da attività di prostituzione sono redditi diversi" - Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego