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25/02/2019 Comunicazione all'ENEA prorogata all'1.4.2019 S.M.Perego
12/11/2014 Comunicazione annuale delle detrazioni fiscli del 65% news S.M.Perego
22/01/2010 Comunicazione annuale IVA news S.M.Perego
06/02/2019 Comunicazione dei dati delle fatture c.d. spesometro S.M.Perego
17/07/2018 Comunicazione invio dati fatture – Ennesima bufala S.M.Perego
08/04/2015 Comunicazione Polivelente - Semplificazioni news S.M.Perego
02/01/2015 Comunicazione riqualificazione energetica - Abrogazione news S.M.Perego
04/08/2009 Comunicazione Unica CCIAA news S.M.Perego

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Titolo: Per la Cassazione la prostituzione rientra tra i redditi diversi   Data : 07/11/2016
Per la Cassazione la prostituzione rientra tra i redditi diversi
La Cassazione, con la pronuncia 4.11.2016 n. 22413, ha ribadito che l’attività di prostituzione, sia essa svolta in modo occasionale che abituale, produce reddito imponibile ai fini IRPEF, appartenente alla categoria reddituale dei “redditi diversi” di cui all’art. 6 co. 1 lett. f) del TUIR, in particolare alla previsione di cui alla lett. l) dell’art. 67 co. 1 del TUIR (redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere).
Il requisito dell’abitualità nello svolgimento dell’attività incide soltanto sul suo assoggettamento ad IVA, giacché, ai sensi dell’art. 5 del DPR 633/72, costituisce esercizio di arti o professioni, soggette all’imposta, l’esercizio per professione abituale di qualsiasi attività di lavoro autonomo.
Fonte: Cass. 4.11.2016 n. 22413 - Il Quotidiano del Commercialista del 5.11.2016 - "I proventi da attività di prostituzione sono redditi diversi" - Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego