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06/04/2016 Anche per le associazioni sportive rileva il principio di cassa S.M.Perego
06/04/2016 Il regime forfetario resta soggetto agli adempimenti IVA per gli scambi con l’estero S.M.Perego
06/04/2016 La divisione ereditaria sconta il prezzo valore S.M.Perego
06/04/2016 Le società di comodo soggette al nuovo “Interpello” S.M.Perego
17/03/2016 I primi chiarimenti sul credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo S.M.Perego
11/04/2016 Le ritenute subite dai contribuenti forfetari entrano in Unico PF S.M.Perego
12/04/2016 Dal 2 maggio i voucher si acquistano con il mod. F24 ELIDE S.M.Perego
12/04/2016 L’esclusione da IRAP per i professionisti ancora in corso di definizione S.M.Perego
12/04/2016 Agli agricoltori sconto INAIL del 20% S.M.Perego
11/04/2016 Rispetta la sua scadenza naturale il “Regime di Vantaggio” S.M.Perego

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Titolo: Per la Cassazione la prostituzione rientra tra i redditi diversi   Data : 07/11/2016
Per la Cassazione la prostituzione rientra tra i redditi diversi
La Cassazione, con la pronuncia 4.11.2016 n. 22413, ha ribadito che l’attività di prostituzione, sia essa svolta in modo occasionale che abituale, produce reddito imponibile ai fini IRPEF, appartenente alla categoria reddituale dei “redditi diversi” di cui all’art. 6 co. 1 lett. f) del TUIR, in particolare alla previsione di cui alla lett. l) dell’art. 67 co. 1 del TUIR (redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere).
Il requisito dell’abitualità nello svolgimento dell’attività incide soltanto sul suo assoggettamento ad IVA, giacché, ai sensi dell’art. 5 del DPR 633/72, costituisce esercizio di arti o professioni, soggette all’imposta, l’esercizio per professione abituale di qualsiasi attività di lavoro autonomo.
Fonte: Cass. 4.11.2016 n. 22413 - Il Quotidiano del Commercialista del 5.11.2016 - "I proventi da attività di prostituzione sono redditi diversi" - Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego