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06/04/2010 Fruizione bonus DL 40/2010 news S.M.Perego
09/03/2010 Saldo IVA 2009 news S.M.Perego
28/05/2010 Pubblicato Gerico news S.M.Perego
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15/10/2015 Entro il 10.11.2015 è possibile regolarizzare il visto infedele sul 730/2015 S.M.Perego
15/10/2015 Molte perplessità sulla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria S.M.Perego
15/10/2015 Impugnabile l’estratto di ruolo S.M.Perego
15/10/2015 Le percentuali dei coefficienti di ammortamento non sono derogabili S.M.Perego
15/10/2015 Le donazioni delle partecipazioni sociali sono esenti? S.M.Perego

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Titolo: Per la Cassazione la prostituzione rientra tra i redditi diversi   Data : 07/11/2016
Per la Cassazione la prostituzione rientra tra i redditi diversi
La Cassazione, con la pronuncia 4.11.2016 n. 22413, ha ribadito che l’attività di prostituzione, sia essa svolta in modo occasionale che abituale, produce reddito imponibile ai fini IRPEF, appartenente alla categoria reddituale dei “redditi diversi” di cui all’art. 6 co. 1 lett. f) del TUIR, in particolare alla previsione di cui alla lett. l) dell’art. 67 co. 1 del TUIR (redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere).
Il requisito dell’abitualità nello svolgimento dell’attività incide soltanto sul suo assoggettamento ad IVA, giacché, ai sensi dell’art. 5 del DPR 633/72, costituisce esercizio di arti o professioni, soggette all’imposta, l’esercizio per professione abituale di qualsiasi attività di lavoro autonomo.
Fonte: Cass. 4.11.2016 n. 22413 - Il Quotidiano del Commercialista del 5.11.2016 - "I proventi da attività di prostituzione sono redditi diversi" - Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego