Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
09/05/2018 La corsa all’aggiornamento in materia di Privacy - Trattamento dei dati personali S.M.Perego
23/06/2016 La costruzione della “Prima casa” non sempre sconta l’IVA al 4% S.M.Perego
07/10/2016 La costruzione di un fabbricato strumentale per gli esportatori abituali resta escluso da IVA S.M.Perego
28/04/2017 La CU dell’INPS anche tramite intermediari S.M.Perego
26/09/2016 La deducibilità degli oneri compete sempre con la l. 104/92 S.M.Perego
11/05/2019 La deducibilità delle spese per la formazione professionale presenta alcune criticità S.M.Perego
09/11/2015 La determinazione dell’avviamento sconta sempre una giustificazione S.M.Perego
20/05/2011 La detraibilità dei dispositivi medici - il nostro articolo per ItaliaOggi news S.M.Perego
11/07/2016 La detrazione del 50% dei mobili passa solo tramite bonifico o carte di credito S.M.Perego
21/12/2015 La detrazione del 65% si estende alla domotica S.M.Perego

Records 1311 to 1320 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Disponibile una guida dell’Agenzia delle Entrate sul ravvedimento operoso   Data : 07/11/2016
Disponibile una guida dell’Agenzia delle Entrate sul ravvedimento operoso
L'Agenzia delle Entrate, anche in merito alle lettere che in diversi casi sono recapitate ai contribuenti per stimolare il ravvedimento operoso, ha pubblicato, sul proprio sito Internet, apposita Guida, scaricabile nella sezione "L'Agenzia comunica - guide fiscali - L'Agenzia informa".
Talvolta, si rinvengono anomalie che possono cagionare un'infedeltà dichiarativa, e ciò è avvenuto in relazione al periodo d'imposta 2012 (comunicato stampa 24.10.2016 n. 201).
Il ravvedimento avviene secondo le modalità ordinarie, dunque, per il caso citato, presentando la dichiarazione integrativa, versando le imposte, gli interessi legali e le sanzioni del 90% ridotte.
È importante rammentare che, se il ravvedimento avviene a seguito della lettera di cui al comunicato stampa 24.10.2016 n. 201, occorre indicare, nel modello F24, il codice atto presente nella lettera medesima, in modo da consentire al funzionario di archiviare, se del caso, celermente la pratica.
Fonte: Comunicato stampa Agenzia Entrate 26.10.2016 n. 205 - Comunicato stampa Agenzia Entrate 24.10.2016 n. 201 - Il Quotidiano del Commercialista del 5.11.2016 - "L’Agenzia chiarisce i termini della compliance e gli errori da evitare" - Napolitano
Sezione:   Autore : S.M.Perego