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Data Titolo Sezione Autore
16/06/2017 Un nuovo modello per la dichiarazione di successione in vigore dall’1.9.2017 S.M.Perego
16/06/2017 Confermato l’obbligo del visto di conformità sopra i 5 mila euro previsto dal DL 50/2017 S.M.Perego
16/06/2017 Nuovo modello RLI per la registrazione dei contratti di locazione S.M.Perego
19/06/2017 Il credito d'imposta per la ristrutturazione delle strutture alberghiere si estende all’acquisto di mobili e componenti d'arredo S.M.Perego
26/06/2017 Definiti i criteri di misurazione per la TARI S.M.Perego
19/06/2017 Nessuna presentazione della Dichiarazione IMU per i CD e IAP esclusi dall’IMU nel 2016 S.M.Perego
11/12/2017 Dall’1.1.2018 obbligatorio il reclamo-mediazione sino a 50 mila euro S.M.Perego
20/06/2017 Quale documentazione per gli oneri deducibili – I chiarimenti dell’Agenzia S.M.Perego
20/06/2017 Fino al 2021 cedibile il credito IRPEF da interventi condominiali S.M.Perego
20/06/2017 Per gli apprendisti diversa operatività degli incentivi INPS S.M.Perego

Records 1321 to 1330 of 2397
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Titolo: Disponibile una guida dell’Agenzia delle Entrate sul ravvedimento operoso   Data : 07/11/2016
Disponibile una guida dell’Agenzia delle Entrate sul ravvedimento operoso
L'Agenzia delle Entrate, anche in merito alle lettere che in diversi casi sono recapitate ai contribuenti per stimolare il ravvedimento operoso, ha pubblicato, sul proprio sito Internet, apposita Guida, scaricabile nella sezione "L'Agenzia comunica - guide fiscali - L'Agenzia informa".
Talvolta, si rinvengono anomalie che possono cagionare un'infedeltà dichiarativa, e ciò è avvenuto in relazione al periodo d'imposta 2012 (comunicato stampa 24.10.2016 n. 201).
Il ravvedimento avviene secondo le modalità ordinarie, dunque, per il caso citato, presentando la dichiarazione integrativa, versando le imposte, gli interessi legali e le sanzioni del 90% ridotte.
È importante rammentare che, se il ravvedimento avviene a seguito della lettera di cui al comunicato stampa 24.10.2016 n. 201, occorre indicare, nel modello F24, il codice atto presente nella lettera medesima, in modo da consentire al funzionario di archiviare, se del caso, celermente la pratica.
Fonte: Comunicato stampa Agenzia Entrate 26.10.2016 n. 205 - Comunicato stampa Agenzia Entrate 24.10.2016 n. 201 - Il Quotidiano del Commercialista del 5.11.2016 - "L’Agenzia chiarisce i termini della compliance e gli errori da evitare" - Napolitano
Sezione:   Autore : S.M.Perego