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Data Titolo Sezione Autore
21/09/2016 Scade il 30 settembre la presentazione delle dichiarazioni dei redditi S.M.Perego
22/09/2016 Illegittimo l’accertamento da Studi di Settore nei confronti di un dipendente S.M.Perego
22/09/2016 Scade il 30 settembre la compilazione del registro dei beni ammortizzabili S.M.Perego
22/09/2016 Si estende al quinquennio precedente il riconoscimento del requisito della ruralità S.M.Perego
22/09/2016 Eliminato il taglio alle pensioni alle c.d. “Badanti Giovani” S.M.Perego
28/09/2016 Nessun favor rei alla disciplina dei costi "black list" S.M.Perego
23/09/2016 L’intermediario che trasmette tardivamente le dichiarazioni dei redditi è soggetto a sanzioni S.M.Perego
28/09/2016 Occorre prestare attenzione al raccordo tra il quadro RE e gli studi di settore S.M.Perego
23/09/2016 Alcuni chiarimenti sugli ammortamenti degli impianti fotovoltaici S.M.Perego
23/09/2016 Richiesta di proroga al 31.12.2019 del limite di detrazione IVA sugli autoveicoli S.M.Perego

Records 1611 to 1620 of 2397
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Titolo: Disponibile una guida dell’Agenzia delle Entrate sul ravvedimento operoso   Data : 07/11/2016
Disponibile una guida dell’Agenzia delle Entrate sul ravvedimento operoso
L'Agenzia delle Entrate, anche in merito alle lettere che in diversi casi sono recapitate ai contribuenti per stimolare il ravvedimento operoso, ha pubblicato, sul proprio sito Internet, apposita Guida, scaricabile nella sezione "L'Agenzia comunica - guide fiscali - L'Agenzia informa".
Talvolta, si rinvengono anomalie che possono cagionare un'infedeltà dichiarativa, e ciò è avvenuto in relazione al periodo d'imposta 2012 (comunicato stampa 24.10.2016 n. 201).
Il ravvedimento avviene secondo le modalità ordinarie, dunque, per il caso citato, presentando la dichiarazione integrativa, versando le imposte, gli interessi legali e le sanzioni del 90% ridotte.
È importante rammentare che, se il ravvedimento avviene a seguito della lettera di cui al comunicato stampa 24.10.2016 n. 201, occorre indicare, nel modello F24, il codice atto presente nella lettera medesima, in modo da consentire al funzionario di archiviare, se del caso, celermente la pratica.
Fonte: Comunicato stampa Agenzia Entrate 26.10.2016 n. 205 - Comunicato stampa Agenzia Entrate 24.10.2016 n. 201 - Il Quotidiano del Commercialista del 5.11.2016 - "L’Agenzia chiarisce i termini della compliance e gli errori da evitare" - Napolitano
Sezione:   Autore : S.M.Perego