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Data Titolo Sezione Autore
14/10/2015 Dal 2016 più alta la soglia della deducibilità delle spese di pubblicità e rappresentanza S.M.Perego
14/10/2015 Legittima la convocazione dell’assemblea tramite PEC S.M.Perego
14/10/2015 Cessa il penale per gli intenti elusivi e l’abuso del diritto dal 1.10.2015 S.M.Perego
30/10/2015 Nessuna maggiorazione del 40% per i beni in locazione finanziaria se non c’è riscatto S.M.Perego
12/10/2015 Scade il 30.10.2015 la comunicazione annuale dei beni concessi in godimento nel 2014 S.M.Perego
28/09/2015 Non sempre è necessario comunicare il luogo di conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
22/09/2015 Dubbia l’iscrizione all’AIRE se la residenza viene trasferita in Paesi a fiscalità privilegiata S.M.Perego
23/09/2015 Qualche novità in tema di riscossione, contenzioso, interpelli, sanzioni penali e amministrative S.M.Perego
23/09/2015 Alcune perplessità sui regimi fiscali agevolati dopo la pubblicazione della Ris. 80/2015 S.M.Perego
23/09/2015 Pubblicato sulla G.U. il DLgs. 14.9.2015 n. 147 S.M.Perego

Records 491 to 500 of 2397
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Titolo: Disponibile una guida dell’Agenzia delle Entrate sul ravvedimento operoso   Data : 07/11/2016
Disponibile una guida dell’Agenzia delle Entrate sul ravvedimento operoso
L'Agenzia delle Entrate, anche in merito alle lettere che in diversi casi sono recapitate ai contribuenti per stimolare il ravvedimento operoso, ha pubblicato, sul proprio sito Internet, apposita Guida, scaricabile nella sezione "L'Agenzia comunica - guide fiscali - L'Agenzia informa".
Talvolta, si rinvengono anomalie che possono cagionare un'infedeltà dichiarativa, e ciò è avvenuto in relazione al periodo d'imposta 2012 (comunicato stampa 24.10.2016 n. 201).
Il ravvedimento avviene secondo le modalità ordinarie, dunque, per il caso citato, presentando la dichiarazione integrativa, versando le imposte, gli interessi legali e le sanzioni del 90% ridotte.
È importante rammentare che, se il ravvedimento avviene a seguito della lettera di cui al comunicato stampa 24.10.2016 n. 201, occorre indicare, nel modello F24, il codice atto presente nella lettera medesima, in modo da consentire al funzionario di archiviare, se del caso, celermente la pratica.
Fonte: Comunicato stampa Agenzia Entrate 26.10.2016 n. 205 - Comunicato stampa Agenzia Entrate 24.10.2016 n. 201 - Il Quotidiano del Commercialista del 5.11.2016 - "L’Agenzia chiarisce i termini della compliance e gli errori da evitare" - Napolitano
Sezione:   Autore : S.M.Perego