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29/06/2016 Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge S.M.Perego
29/06/2016 Scade il 30.6.2016 la rivalutazione delle quote S.M.Perego
28/06/2016 Non rileva più la superficie per essere qualificati “immobili non di lusso” S.M.Perego
28/06/2016 Dall’1.1.2019 i buoni di acquisto (voucher) saranno soggetti ad una nuova disciplina S.M.Perego
28/06/2016 Il canone RAI lo pagano anche i titolari di Partita IVA S.M.Perego
21/06/2016 La fatturazione elettronica si estende ai privati S.M.Perego
30/06/2016 Al via nuovi incentivi per la produzione di energia prodotta da fonti rinnovabili S.M.Perego
03/06/2016 Gli immobili merce non pagano IMU e TASI S.M.Perego
22/06/2016 La c.d. “Società di comodo” può omettere il pagamento delle imposte S.M.Perego
06/06/2016 Il maxi ammortamento deve essere utilizzato subito altrimenti si perde S.M.Perego

Records 1671 to 1680 of 2397
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Titolo: Entro il 30.11.2016 occorre versare gli acconti d’imposta   Data : 07/11/2016
Entro il 30.11.2016 occorre versare gli acconti d’imposta
Prima di corrispondere la seconda o unica rata degli acconti delle imposte sui redditi, dell'IRAP e di alcune imposte sostitutive e addizionali dei citati tributi (il cui termine è stabilito al 30.11.2016 per i contribuenti "solari"), occorre verificare la sussistenza dell'obbligo di versamento sulla base degli importi indicati in dichiarazione.
Ad esempio, l'acconto IRPEF 2016 non va corrisposto se l'importo del rigo "Differenza" (RN34 o RN61 colonna 4, se sussistono obblighi di ricalcolo) del modello UNICO 2016 PF è pari o inferiore a 51,00 euro, mentre l'acconto IRES non è dovuto se l'ammontare indicato nel rigo RN17 ("IRES dovuta o differenza a favore del contribuente") del modello UNICO 2016 SC è pari o inferiore a 20,00 euro. Neppure l'acconto IRAP è dovuto se il rigo IR21 della dichiarazione IRAP 2016 è pari o inferiore a 51,00 euro (per i soggetti IRPEF) o 20,00 euro (per i soggetti IRES).
Allo stesso modo, non devono più l'acconto quei contribuenti che nel 2015 sono stati soggetti d'imposta per l'ultima volta (es. produttori agricoli titolari di reddito agrario che dal 2016 non sono più soggetti passivi IRAP).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 7.11.2016 - "Acconti d’imposta alla verifica dell’obbligo di versamento" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego