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Data Titolo Sezione Autore
06/10/2016 Per gli acquisti di aree PEEP opera sempre l’agevolazione S.M.Perego
03/10/2016 Non è sufficiente aderire allo Scudo Fiscale per far valere la residenza estera S.M.Perego
04/10/2016 Sconta sempre la riduzione al 50% da ICI e IMU l’immobile inagibile e inabitabile S.M.Perego
03/10/2016 Dubbi sulla soggettività passiva IVA parziale per il rappresentante fiscale S.M.Perego
04/10/2016 La presentazione del modello EAS non ha scadenza S.M.Perego
04/10/2016 L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla dilazione dei ruoli S.M.Perego
03/10/2016 Dichiarazioni infedeli oppure omesse sanabili entro 90 giorno con sanzioni minime S.M.Perego
03/10/2016 Compete sempre al giudice penale determinare la soglia di punibilità S.M.Perego
03/10/2016 I professionisti delegati alle vendite di beni pignorati soggetti a nuovi obblighi S.M.Perego
07/10/2016 Sussistono dubbi sulla validità del processo tributario telematico S.M.Perego

Records 1951 to 1960 of 2397
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Titolo: Entro il 30.11.2016 occorre versare gli acconti d’imposta   Data : 07/11/2016
Entro il 30.11.2016 occorre versare gli acconti d’imposta
Prima di corrispondere la seconda o unica rata degli acconti delle imposte sui redditi, dell'IRAP e di alcune imposte sostitutive e addizionali dei citati tributi (il cui termine è stabilito al 30.11.2016 per i contribuenti "solari"), occorre verificare la sussistenza dell'obbligo di versamento sulla base degli importi indicati in dichiarazione.
Ad esempio, l'acconto IRPEF 2016 non va corrisposto se l'importo del rigo "Differenza" (RN34 o RN61 colonna 4, se sussistono obblighi di ricalcolo) del modello UNICO 2016 PF è pari o inferiore a 51,00 euro, mentre l'acconto IRES non è dovuto se l'ammontare indicato nel rigo RN17 ("IRES dovuta o differenza a favore del contribuente") del modello UNICO 2016 SC è pari o inferiore a 20,00 euro. Neppure l'acconto IRAP è dovuto se il rigo IR21 della dichiarazione IRAP 2016 è pari o inferiore a 51,00 euro (per i soggetti IRPEF) o 20,00 euro (per i soggetti IRES).
Allo stesso modo, non devono più l'acconto quei contribuenti che nel 2015 sono stati soggetti d'imposta per l'ultima volta (es. produttori agricoli titolari di reddito agrario che dal 2016 non sono più soggetti passivi IRAP).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 7.11.2016 - "Acconti d’imposta alla verifica dell’obbligo di versamento" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego