Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
07/09/2016 Abrogato il regime CFC alle società collegate S.M.Perego
05/08/2016 Abuso del diritto – Da Assonime nuova analisi sulle scissioni S.M.Perego
13/09/2016 Accatastamento nella categoria D/1 per le centrali eoliche S.M.Perego
30/03/2016 Accertamenti ai CAF da parte del Garante della privacy nel 2016 S.M.Perego
03/06/2016 Accertamenti da studi di settore nulli sul presunto consumo di caffe S.M.Perego
23/06/2016 Accertamenti mirati ai rimborsi da 730 superiori a 4.000,00 euro S.M.Perego
09/08/2019 Accertamento Certo se si omettono gli ISA S.M.Perego
03/08/2015 Accertamento induttivo illegittimo se esiste una lieve discrepanza tra la contabilità ufficiale e quella “in nero” S.M.Perego
16/07/2015 Accertati i compensi certificati dai sostituti d'imposta e dallo spesometro S.M.Perego
23/12/2016 Accessibile il credito d'imposta per i sistemi di videosorveglianza o allarme S.M.Perego

Records 41 to 50 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Entro il 30.11.2016 occorre versare gli acconti d’imposta   Data : 07/11/2016
Entro il 30.11.2016 occorre versare gli acconti d’imposta
Prima di corrispondere la seconda o unica rata degli acconti delle imposte sui redditi, dell'IRAP e di alcune imposte sostitutive e addizionali dei citati tributi (il cui termine è stabilito al 30.11.2016 per i contribuenti "solari"), occorre verificare la sussistenza dell'obbligo di versamento sulla base degli importi indicati in dichiarazione.
Ad esempio, l'acconto IRPEF 2016 non va corrisposto se l'importo del rigo "Differenza" (RN34 o RN61 colonna 4, se sussistono obblighi di ricalcolo) del modello UNICO 2016 PF è pari o inferiore a 51,00 euro, mentre l'acconto IRES non è dovuto se l'ammontare indicato nel rigo RN17 ("IRES dovuta o differenza a favore del contribuente") del modello UNICO 2016 SC è pari o inferiore a 20,00 euro. Neppure l'acconto IRAP è dovuto se il rigo IR21 della dichiarazione IRAP 2016 è pari o inferiore a 51,00 euro (per i soggetti IRPEF) o 20,00 euro (per i soggetti IRES).
Allo stesso modo, non devono più l'acconto quei contribuenti che nel 2015 sono stati soggetti d'imposta per l'ultima volta (es. produttori agricoli titolari di reddito agrario che dal 2016 non sono più soggetti passivi IRAP).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 7.11.2016 - "Acconti d’imposta alla verifica dell’obbligo di versamento" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego