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Data Titolo Sezione Autore
13/12/2016 Entro il 14.12.2016 è possibile sanare l’omessa presentazione del mod. 770/2016 S.M.Perego
24/10/2016 Entro il 14.12.2016 si può ravvedere il 770/2016 omesso S.M.Perego
07/06/2017 Entro il 15.6.2017 le comunicazioni sulle rottamazioni dei ruoli S.M.Perego
31/05/2017 Entro il 16 giugno scade il pagamento di IMU e TASI S.M.Perego
16/11/2015 Entro il 16.12.2015 saldi IMU e TASI S.M.Perego
16/11/2016 Entro il 16.12.2016 il saldo IMU e TASI S.M.Perego
16/01/2017 Entro il 16.2.2017 il pagamento dell’autoliquidazione INAIL - Esclusi i terremotati S.M.Perego
27/04/2016 Entro il 16.5.2016 l’opposizione al canone RAI S.M.Perego
16/05/2016 Entro il 16.6.2016 IMU e TASI sulle abitazioni di lusso S.M.Perego
23/05/2017 Entro il 16.6.2017 occorre versare la prima rata di IMU e TASI S.M.Perego

Records 631 to 640 of 2397
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Titolo: Entro il 30.11.2016 occorre versare gli acconti d’imposta   Data : 07/11/2016
Entro il 30.11.2016 occorre versare gli acconti d’imposta
Prima di corrispondere la seconda o unica rata degli acconti delle imposte sui redditi, dell'IRAP e di alcune imposte sostitutive e addizionali dei citati tributi (il cui termine è stabilito al 30.11.2016 per i contribuenti "solari"), occorre verificare la sussistenza dell'obbligo di versamento sulla base degli importi indicati in dichiarazione.
Ad esempio, l'acconto IRPEF 2016 non va corrisposto se l'importo del rigo "Differenza" (RN34 o RN61 colonna 4, se sussistono obblighi di ricalcolo) del modello UNICO 2016 PF è pari o inferiore a 51,00 euro, mentre l'acconto IRES non è dovuto se l'ammontare indicato nel rigo RN17 ("IRES dovuta o differenza a favore del contribuente") del modello UNICO 2016 SC è pari o inferiore a 20,00 euro. Neppure l'acconto IRAP è dovuto se il rigo IR21 della dichiarazione IRAP 2016 è pari o inferiore a 51,00 euro (per i soggetti IRPEF) o 20,00 euro (per i soggetti IRES).
Allo stesso modo, non devono più l'acconto quei contribuenti che nel 2015 sono stati soggetti d'imposta per l'ultima volta (es. produttori agricoli titolari di reddito agrario che dal 2016 non sono più soggetti passivi IRAP).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 7.11.2016 - "Acconti d’imposta alla verifica dell’obbligo di versamento" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego