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21/04/2016 Dall’1.5.2016 entra in vigore in Nuovo Codice doganale S.M.Perego
15/04/2016 La riscossione del canone RAI incontra le prime difficoltà S.M.Perego
21/03/2016 La comunicazione per le operazioni con paesi black list separate dallo spesometro S.M.Perego
18/04/2016 Deducibili in dichiarazione le somme assoggettate a tassazione in anni precedenti S.M.Perego
18/04/2016 Il 730 Precompilato parte dal foglio illustrativo S.M.Perego
18/04/2016 L’IVA sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione si detrae nel 2016 S.M.Perego
18/04/2016 Scade il 28.4.2016 il ricorso sulle variazioni colturali di fine 2015 S.M.Perego
18/04/2016 Precompilata ma non per tutti S.M.Perego
19/04/2016 Ancora sulla riforma degli appalti pubblici in attesa di pubblicazione sulla G.U. S.M.Perego
19/04/2016 Esenti da bollo i certificati anagrafici richiesti dagli uffici legali S.M.Perego

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Titolo: Quali problemi quando il rogito non riporta la rideterminazione del costo fiscale dei terreni   Data : 08/11/2016
Quali problemi quando il rogito non riporta la rideterminazione del costo fiscale dei terreni
In tema di cessioni di terreni rivalutati ex art. 7 della L. 448/2001, l'ordinanza Cass. 28.9.2016 n. 19242 interviene sull'indicazione in atto del valore di perizia per applicare il regime agevolativo in commento.
Si osserva che la norma citata attribuisce al contribuente la possibilità di calcolare la plusvalenza tassabile ai fini dell'imposta sui redditi, assumendo come valore iniziale quello che il bene medesimo aveva alla data cui si riferisce la perizia, in deroga al sistema ordinario di determinazione della plusvalenza tassabile stabilito dall'art. 67 del TUIR.
Il regime in commento è consentito dalla legge alla duplice condizione che:
- il valore del terreno alla data di perizia sia assoggettato ad imposta sostituiva;
- detta imposta sia versata entro un determinato termine.
Non risulta nessun ulteriore requisito ai fini della facoltà di utilizzare la suddetta deroga di determinazione dell'imponibile, attesa l'assenza di ulteriori limitazioni poste dalla legge a tal proposito e l'irrilevanza di quanto invece previsto da atti non normativi, come le circolari amministrative.
Non può dunque ritenersi che la mancata indicazione, nel rogito di vendita dell'immobile, del valore del cespite come rideterminato ex art. 7 della L. 448/2001 costituisca condizione ostativa alla facoltà per il contribuente di utilizzare il regime agevolativo.
In senso conforme, si segnalano C.T. Reg. Milano 28.6.2016 n. 3836/1/16 e Cass. 6.6.2012 n. 9109.
Si ricorda che la bozza Ddl Legge di bilancio per il 2017 ripropone anche per il 2017 a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data dell'1.1.2017, al di fuori del regime d'impresa (cfr. artt. 5 e 7 della L. 448/2001).
A tal fine, occorrerà che entro il 30.6.2017:
- un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;
- il contribuente interessato versi l'imposta sostitutiva per l'intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.
Riguardo, poi, all'opportunità di optare per il regime di rideterminazione del costo, si osserva che anche il Ddl. di bilancio 2017 prevede l'applicazione dell'aliquota unica dell'8% (introdotta già a partire dalla proroga della rivalutazione per il 2016).
Fonte: Cass. 28.9.2016 n. 19242 - Il Quotidiano del Commercialista del 8.11.2016 - "Il rogito senza la rivalutazione del terreno non blocca l’affrancamento" – Piccolo - Bozza Ddl Legge di bilancio per il 2017 29.10.2016
Sezione:   Autore : S.M.Perego