Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
03/11/2016 L’imposta di registro si paga anche sui debiti ceduti con l’azienda S.M.Perego
03/11/2016 L’amministratore delegato di Equitalia interviene sulla rottamazione dei ruoli S.M.Perego
03/11/2016 Misure di prevenzione all’antiterrorismo – il CNDCEC ha predisposto un documento S.M.Perego
04/11/2016 La scissione di società con attività mista non configura elusione d’imposta S.M.Perego
04/11/2016 Anche i titolari di un diritto reale possono usufruire della detrazione degli interessi passivi dei mutui ipotecari S.M.Perego
04/11/2016 Ulteriore proroga ed aumenti per le detrazioni finalizzate al recupero edilizo S.M.Perego
04/11/2016 Dal 2017 deducibilità integrale per le spese di formazione e di aggiornamento professionale S.M.Perego
07/11/2016 Approvato il modello per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
07/11/2016 Per la Cassazione la prostituzione rientra tra i redditi diversi S.M.Perego
07/11/2016 Disponibile una guida dell’Agenzia delle Entrate sul ravvedimento operoso S.M.Perego

Records 1381 to 1390 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Nessuna revoca alla Cedolare Secca se ci si dimentica di presentare la proroga   Data : 11/11/2016
Nessuna revoca alla Cedolare Secca se ci si dimentica di presentare la proroga
Il "pacchetto semplificazioni", approvato il 10.11.2016 in sede di conversione del DL 193/2016, contiene alcune disposizioni sulla cedolare secca. In particolare, la nuova norma prevede che:
- in caso di mancata comunicazione della proroga del contratto di locazione per il quale fosse stata validamente espressa l'opzione per la cedolare secca, non si configura la revoca della cedolare secca, purché il contribuente abbia tenuto un comportamento coerente, corrispondendo l'imposta sostitutiva alle scadenze e compilando l'apposito quadro dedicato ai redditi di locazione da cedolare secca in UNICO PF;
- la mancata comunicazione della proroga del contratto di locazione con cedolare secca comporta l'applicazione di una sanzione pari a 100,00 o 50,00 euro (se il ritardo è contenuto nel limite di 30 giorni dalla scadenza del termine);
- la mancata comunicazione della risoluzione del contratto di locazione con cedolare secca comporta l'applicazione di una sanzione pari a 100,00 o 50,00 euro (se il ritardo è contenuto nel limite di 30 giorni dalla risoluzione).
Si ricorda, infatti, che l'art. 17 del DPR 131/86, come modificato dal DLgs. 158/2015, impone l'obbligo di comunicare la cessione, la risoluzione o la proroga del contratto di locazione entro 30 giorni dall'evento.
Ad oggi, però, la mancata comunicazione della proroga non è sanzionata di per sé, ma, potendo determinare l'uscita dal regime di cedolare secca, comporta le sanzioni sul mancato pagamento dell'imposta di registro e di bollo sul contratto di locazione.
Invece, per la mancata comunicazione della risoluzione del contratto di locazione con opzione per la cedolare secca, è oggi prevista una sanzione pari a 67,00 o 35,00 euro.
Le novità introdotte dal pacchetto semplificazioni, dunque, inaspriscono la risposta sanzionatoria in caso di mancata comunicazione di eventi successivi alla registrazione di contratti di locazione con cedolare secca, lasciando immodificate le sanzioni per i contratti che non accedono all'imposta sostitutiva.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 11.11.2016 - "Cedolare secca non revocata senza la comunicazione di proroga del contratto" - Mauro
Sezione:   Autore : S.M.Perego