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25/07/2016 Per i contributi di bonifica, sempre deducibili IRPEF, l’onere della prova è in capo al consorzio S.M.Perego
25/07/2016 Il contratto di locazione non registrato è considerato nullo S.M.Perego
25/07/2016 Ai fini della Brexit una corsa contro il tempo per rilocalizzare in Italia S.M.Perego
25/07/2016 Ai fini delle detrazioni IRPEF con demolizione e ricostruzione rileva la certificazione del tecnico abilitato S.M.Perego
25/07/2016 Dal 1.5.2016 con il nuovo codice doganale i beni possono giacere 10 anni S.M.Perego
28/09/2016 Nel definire se l’immobile è di lusso rileva anche il seminterrato S.M.Perego
26/07/2016 Lo scarto delle fatture elettroniche inviate alla PA arriva al 26% S.M.Perego
29/07/2016 Sempre esclusa da IMU e TASI l’abitazione principale parzialmente locata S.M.Perego
06/09/2016 Arriva lo Stop alla Sabatini-ter S.M.Perego
29/07/2016 Per l’aggiornamento degli OIC 9, 23, 25 e 26 sono disponibili le bozze per la consultazione S.M.Perego

Records 1561 to 1570 of 2397
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Titolo: Nessuna revoca alla Cedolare Secca se ci si dimentica di presentare la proroga   Data : 11/11/2016
Nessuna revoca alla Cedolare Secca se ci si dimentica di presentare la proroga
Il "pacchetto semplificazioni", approvato il 10.11.2016 in sede di conversione del DL 193/2016, contiene alcune disposizioni sulla cedolare secca. In particolare, la nuova norma prevede che:
- in caso di mancata comunicazione della proroga del contratto di locazione per il quale fosse stata validamente espressa l'opzione per la cedolare secca, non si configura la revoca della cedolare secca, purché il contribuente abbia tenuto un comportamento coerente, corrispondendo l'imposta sostitutiva alle scadenze e compilando l'apposito quadro dedicato ai redditi di locazione da cedolare secca in UNICO PF;
- la mancata comunicazione della proroga del contratto di locazione con cedolare secca comporta l'applicazione di una sanzione pari a 100,00 o 50,00 euro (se il ritardo è contenuto nel limite di 30 giorni dalla scadenza del termine);
- la mancata comunicazione della risoluzione del contratto di locazione con cedolare secca comporta l'applicazione di una sanzione pari a 100,00 o 50,00 euro (se il ritardo è contenuto nel limite di 30 giorni dalla risoluzione).
Si ricorda, infatti, che l'art. 17 del DPR 131/86, come modificato dal DLgs. 158/2015, impone l'obbligo di comunicare la cessione, la risoluzione o la proroga del contratto di locazione entro 30 giorni dall'evento.
Ad oggi, però, la mancata comunicazione della proroga non è sanzionata di per sé, ma, potendo determinare l'uscita dal regime di cedolare secca, comporta le sanzioni sul mancato pagamento dell'imposta di registro e di bollo sul contratto di locazione.
Invece, per la mancata comunicazione della risoluzione del contratto di locazione con opzione per la cedolare secca, è oggi prevista una sanzione pari a 67,00 o 35,00 euro.
Le novità introdotte dal pacchetto semplificazioni, dunque, inaspriscono la risposta sanzionatoria in caso di mancata comunicazione di eventi successivi alla registrazione di contratti di locazione con cedolare secca, lasciando immodificate le sanzioni per i contratti che non accedono all'imposta sostitutiva.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 11.11.2016 - "Cedolare secca non revocata senza la comunicazione di proroga del contratto" - Mauro
Sezione:   Autore : S.M.Perego