Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
14/04/2017 Nella manovra correttiva un taglio alla detrazione IVA S.M.Perego
13/06/2019 Nella richiesta dati ISA massiva gli intermediari sono esclusi in quanto non possono prelevare i propri dati S.M.Perego
16/12/2016 Nelle bozze della C.U. richiesti maggiori dati per l’anno 2016 S.M.Perego
11/11/2015 Nelle visure catastali anche i metri quadri catastali ai fini TARI S.M.Perego
10/03/2017 Nello spesometro, relativo al 2016, le operazioni con Paesi black list S.M.Perego
14/06/2016 Nessun accatastamento per gli impianti fotovoltaici sui tetti S.M.Perego
26/06/2017 Nessun acconto d’imposta se si passa dal regime di vantaggio al regime forfetario S.M.Perego
21/10/2015 Nessun aumento nel 2016 al contributo INPS ex L. 335/95 S.M.Perego
24/03/2016 Nessun aumento per il 2016 dei tributi locali S.M.Perego
06/02/2018 Nessun aumento sui tributi locali anche per il 2018 S.M.Perego

Records 1571 to 1580 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Nessuna revoca alla Cedolare Secca se ci si dimentica di presentare la proroga   Data : 11/11/2016
Nessuna revoca alla Cedolare Secca se ci si dimentica di presentare la proroga
Il "pacchetto semplificazioni", approvato il 10.11.2016 in sede di conversione del DL 193/2016, contiene alcune disposizioni sulla cedolare secca. In particolare, la nuova norma prevede che:
- in caso di mancata comunicazione della proroga del contratto di locazione per il quale fosse stata validamente espressa l'opzione per la cedolare secca, non si configura la revoca della cedolare secca, purché il contribuente abbia tenuto un comportamento coerente, corrispondendo l'imposta sostitutiva alle scadenze e compilando l'apposito quadro dedicato ai redditi di locazione da cedolare secca in UNICO PF;
- la mancata comunicazione della proroga del contratto di locazione con cedolare secca comporta l'applicazione di una sanzione pari a 100,00 o 50,00 euro (se il ritardo è contenuto nel limite di 30 giorni dalla scadenza del termine);
- la mancata comunicazione della risoluzione del contratto di locazione con cedolare secca comporta l'applicazione di una sanzione pari a 100,00 o 50,00 euro (se il ritardo è contenuto nel limite di 30 giorni dalla risoluzione).
Si ricorda, infatti, che l'art. 17 del DPR 131/86, come modificato dal DLgs. 158/2015, impone l'obbligo di comunicare la cessione, la risoluzione o la proroga del contratto di locazione entro 30 giorni dall'evento.
Ad oggi, però, la mancata comunicazione della proroga non è sanzionata di per sé, ma, potendo determinare l'uscita dal regime di cedolare secca, comporta le sanzioni sul mancato pagamento dell'imposta di registro e di bollo sul contratto di locazione.
Invece, per la mancata comunicazione della risoluzione del contratto di locazione con opzione per la cedolare secca, è oggi prevista una sanzione pari a 67,00 o 35,00 euro.
Le novità introdotte dal pacchetto semplificazioni, dunque, inaspriscono la risposta sanzionatoria in caso di mancata comunicazione di eventi successivi alla registrazione di contratti di locazione con cedolare secca, lasciando immodificate le sanzioni per i contratti che non accedono all'imposta sostitutiva.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 11.11.2016 - "Cedolare secca non revocata senza la comunicazione di proroga del contratto" - Mauro
Sezione:   Autore : S.M.Perego