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Data Titolo Sezione Autore
02/03/2017 Prorogato al 3 marzo l’invio telematico della Dichiarazione IVA 2017 S.M.Perego
31/07/2015 Prorogato al 30.9.2015 il termine per approvare i bilanci preventivi 2015 S.M.Perego
02/08/2016 Prorogato il Mod. 770_2016 - Possibile sanare le ritenute omesse entro il 15.9.2016 S.M.Perego
14/06/2016 Prorogato Unico 2016 ma non per tutti S.M.Perego
20/10/2015 Proroghe previste nel 2016 alla detrazione del 50% e 65% S.M.Perego
05/09/2016 Prosegue la campagna di esenzione da IRAP S.M.Perego
09/05/2017 Proseguono le perplessità sul visto di conformità ridotto a 5 mila euro S.M.Perego
04/03/2016 Pubblicata in G.U. l’estensione del reverse charge a laptp, ecc. S.M.Perego
14/06/2016 Pubblicata in G.U. la proroga del 730 ma di unico non si parla S.M.Perego
17/06/2016 Pubblicata in G.U. la proroga di Unico e IRAP 2016 S.M.Perego

Records 1951 to 1960 of 2397
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Titolo: Nessuna revoca alla Cedolare Secca se ci si dimentica di presentare la proroga   Data : 11/11/2016
Nessuna revoca alla Cedolare Secca se ci si dimentica di presentare la proroga
Il "pacchetto semplificazioni", approvato il 10.11.2016 in sede di conversione del DL 193/2016, contiene alcune disposizioni sulla cedolare secca. In particolare, la nuova norma prevede che:
- in caso di mancata comunicazione della proroga del contratto di locazione per il quale fosse stata validamente espressa l'opzione per la cedolare secca, non si configura la revoca della cedolare secca, purché il contribuente abbia tenuto un comportamento coerente, corrispondendo l'imposta sostitutiva alle scadenze e compilando l'apposito quadro dedicato ai redditi di locazione da cedolare secca in UNICO PF;
- la mancata comunicazione della proroga del contratto di locazione con cedolare secca comporta l'applicazione di una sanzione pari a 100,00 o 50,00 euro (se il ritardo è contenuto nel limite di 30 giorni dalla scadenza del termine);
- la mancata comunicazione della risoluzione del contratto di locazione con cedolare secca comporta l'applicazione di una sanzione pari a 100,00 o 50,00 euro (se il ritardo è contenuto nel limite di 30 giorni dalla risoluzione).
Si ricorda, infatti, che l'art. 17 del DPR 131/86, come modificato dal DLgs. 158/2015, impone l'obbligo di comunicare la cessione, la risoluzione o la proroga del contratto di locazione entro 30 giorni dall'evento.
Ad oggi, però, la mancata comunicazione della proroga non è sanzionata di per sé, ma, potendo determinare l'uscita dal regime di cedolare secca, comporta le sanzioni sul mancato pagamento dell'imposta di registro e di bollo sul contratto di locazione.
Invece, per la mancata comunicazione della risoluzione del contratto di locazione con opzione per la cedolare secca, è oggi prevista una sanzione pari a 67,00 o 35,00 euro.
Le novità introdotte dal pacchetto semplificazioni, dunque, inaspriscono la risposta sanzionatoria in caso di mancata comunicazione di eventi successivi alla registrazione di contratti di locazione con cedolare secca, lasciando immodificate le sanzioni per i contratti che non accedono all'imposta sostitutiva.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 11.11.2016 - "Cedolare secca non revocata senza la comunicazione di proroga del contratto" - Mauro
Sezione:   Autore : S.M.Perego