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18/02/2016 I fisioterapisti senza albo non possono costituirsi in STP S.M.Perego
09/02/2016 I forfetari non applicano le ritenute d’acconto ma compilano il quadro RS in Unico S.M.Perego
17/05/2016 I forfetari restano soggetti ai controlli con la compilazione del quadro RS S.M.Perego
26/05/2016 I lavoratori autonomi soggetti al controllo in caso di scostamento sulle ritenute subite S.M.Perego
12/04/2018 I lavoratori autonomi sono sempre esclusi dalle presunzioni legali S.M.Perego
26/11/2015 I medici di base esclusi dalla fatturazione elettronica S.M.Perego
16/12/2015 I medici di base sono esclusi da IRAP S.M.Perego
26/07/2016 I mutui ipotecari a favore di giovani coppie, famiglie numerose o con disabili esenti da imposte e bolli S.M.Perego
04/11/2015 I notai consigliano la vendita all’asta anche tra privati S.M.Perego
26/02/2016 I notai deducono dall’IRAP i contributi repertoriali S.M.Perego

Records 821 to 830 of 2397
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Titolo: Nessuna revoca alla Cedolare Secca se ci si dimentica di presentare la proroga   Data : 11/11/2016
Nessuna revoca alla Cedolare Secca se ci si dimentica di presentare la proroga
Il "pacchetto semplificazioni", approvato il 10.11.2016 in sede di conversione del DL 193/2016, contiene alcune disposizioni sulla cedolare secca. In particolare, la nuova norma prevede che:
- in caso di mancata comunicazione della proroga del contratto di locazione per il quale fosse stata validamente espressa l'opzione per la cedolare secca, non si configura la revoca della cedolare secca, purché il contribuente abbia tenuto un comportamento coerente, corrispondendo l'imposta sostitutiva alle scadenze e compilando l'apposito quadro dedicato ai redditi di locazione da cedolare secca in UNICO PF;
- la mancata comunicazione della proroga del contratto di locazione con cedolare secca comporta l'applicazione di una sanzione pari a 100,00 o 50,00 euro (se il ritardo è contenuto nel limite di 30 giorni dalla scadenza del termine);
- la mancata comunicazione della risoluzione del contratto di locazione con cedolare secca comporta l'applicazione di una sanzione pari a 100,00 o 50,00 euro (se il ritardo è contenuto nel limite di 30 giorni dalla risoluzione).
Si ricorda, infatti, che l'art. 17 del DPR 131/86, come modificato dal DLgs. 158/2015, impone l'obbligo di comunicare la cessione, la risoluzione o la proroga del contratto di locazione entro 30 giorni dall'evento.
Ad oggi, però, la mancata comunicazione della proroga non è sanzionata di per sé, ma, potendo determinare l'uscita dal regime di cedolare secca, comporta le sanzioni sul mancato pagamento dell'imposta di registro e di bollo sul contratto di locazione.
Invece, per la mancata comunicazione della risoluzione del contratto di locazione con opzione per la cedolare secca, è oggi prevista una sanzione pari a 67,00 o 35,00 euro.
Le novità introdotte dal pacchetto semplificazioni, dunque, inaspriscono la risposta sanzionatoria in caso di mancata comunicazione di eventi successivi alla registrazione di contratti di locazione con cedolare secca, lasciando immodificate le sanzioni per i contratti che non accedono all'imposta sostitutiva.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 11.11.2016 - "Cedolare secca non revocata senza la comunicazione di proroga del contratto" - Mauro
Sezione:   Autore : S.M.Perego