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17/01/2018 Le IPAB escluse dal Sistema Tessera Sanitaria solo in assenza di fatturazione S.M.Perego
17/01/2018 La detrazione IVA sugli acquisti per le fatture tardive ancora da chiarire S.M.Perego
18/01/2018 Diritto camerale incerto anche per il 2018 S.M.Perego
18/01/2018 Per la detraibilità dell’IVA rileva la data di ricevimento della fattura S.M.Perego
18/01/2018 Le agevolazioni prima casa si perdono se non c’è l’effettiva residenza S.M.Perego
18/01/2018 INPS Al via le domande per l’esonero contributivo per CD e IAP con meno di 40 anni S.M.Perego
23/01/2018 Pubblicata la nuova guida AdE 2018 per il c.d. “bonus mobili” S.M.Perego
23/01/2018 Finalmente una luce per la detrazione IVA sulle fatture di acquisto S.M.Perego
23/01/2018 Scade il 31 gennaio il termine per l’invio delle spese sanitarie al Sistema TS S.M.Perego
23/01/2018 Pubblicate le bozze dei modelli Redditi PF, SC, SP, ENC, Modello CNM, Modello IRAP 2018 S.M.Perego

Records 1981 to 1990 of 2397
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Titolo: Proposto lo slittamento della trasmissione telematica delle C.U. al 31 marzo   Data : 11/11/2016
Proposto lo slittamento della trasmissione telematica delle C.U. al 31 marzo
Il c.d. "pacchetto semplificazioni" inserito nel DL 193/2016 introduce importanti novità in materia di termini per gli adempimenti, a decorrere dall'1.1.2017. Nello specifico, si dispone:
- il differimento dei termini, previsti dall'art. 17 del DPR 435/2001, per i versamenti del saldo e del primo acconto derivanti dai modelli UNICO e IRAP dal giorno 16 del mese di giugno/luglio al giorno 30 degli stessi mesi (per i soggetti IRES, i versamenti devono essere effettuati entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, invece che entro il giorno 16, ferma restando la possibilità di differire il versamento di 30 giorni, con la maggiorazione dello 0,4%);
- la possibilità di differire il versamento del saldo IVA (ordinariamente in scadenza il 16 marzo) entro il termine previsto dal nuovo art. 17 del DPR 435/2001 per il versamento delle imposte dirette, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo;
- la soppressione dell'obbligo di presentare esclusivamente in via telematica i modelli F24 con un saldo finale superiore a 1.000,00 euro, senza che siano state effettuate compensazioni, che era stato introdotto dall'1.10.2014 dall'art. 11 del DL 66/2014;
- il differimento dal 28 febbraio al 31 marzo del termine entro cui i sostituti d'imposta devono consegnare ai contribuenti-sostituiti la certificazione attestante l'ammontare complessivo delle somme e dei valori corrisposti, l'ammontare delle ritenute operate e l'importo degli eventuali contributi previdenziali e assistenziali trattenuti (la nuova disciplina si applica a partire dalle certificazioni riguardanti il periodo d'imposta 2016, che dovranno quindi essere consegnate entro il 31.3.2017);
- la messa a regime della proroga dal 7 al 23 luglio del termine di presentazione dei modelli 730 per i contribuenti che, avvalendosi della dichiarazione precompilata, provvedono direttamente all'invio telematico all'Agenzia delle Entrate.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 11.11.2016 - "Nuovi termini per versamenti, certificazioni e 730" - Negro
Sezione:   Autore : Stefano M. Perego