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Data Titolo Sezione Autore
22/07/2016 Sufficiente l’invio tramite PEC per avviare l’istruttoria prefallimentare S.M.Perego
22/07/2016 Il bonus formazione per gli autotrasportatori è credito compensabile S.M.Perego
25/07/2016 Entro il 30.9.2016 l’Unico ad integrazione del Mod. 730 S.M.Perego
25/07/2016 La donazione simulata è dolo S.M.Perego
25/07/2016 Dubbi sulla sospensione dei termini feriali a seguito di istanza di adesione S.M.Perego
25/07/2016 Dal 1.5.2016 con il nuovo codice doganale i beni possono giacere 10 anni S.M.Perego
25/07/2016 Ai fini delle detrazioni IRPEF con demolizione e ricostruzione rileva la certificazione del tecnico abilitato S.M.Perego
25/07/2016 Ai fini della Brexit una corsa contro il tempo per rilocalizzare in Italia S.M.Perego
20/07/2016 Le imposte ed i bolli relative agli atti costitutivi delle start up si pagano con il Mod. F24 S.M.Perego
19/05/2016 Sull’IRAP 2015 alcuni chiarimenti con la Circolare Ministeriale S.M.Perego

Records 341 to 350 of 2397
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Titolo: Proposto lo slittamento della trasmissione telematica delle C.U. al 31 marzo   Data : 11/11/2016
Proposto lo slittamento della trasmissione telematica delle C.U. al 31 marzo
Il c.d. "pacchetto semplificazioni" inserito nel DL 193/2016 introduce importanti novità in materia di termini per gli adempimenti, a decorrere dall'1.1.2017. Nello specifico, si dispone:
- il differimento dei termini, previsti dall'art. 17 del DPR 435/2001, per i versamenti del saldo e del primo acconto derivanti dai modelli UNICO e IRAP dal giorno 16 del mese di giugno/luglio al giorno 30 degli stessi mesi (per i soggetti IRES, i versamenti devono essere effettuati entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, invece che entro il giorno 16, ferma restando la possibilità di differire il versamento di 30 giorni, con la maggiorazione dello 0,4%);
- la possibilità di differire il versamento del saldo IVA (ordinariamente in scadenza il 16 marzo) entro il termine previsto dal nuovo art. 17 del DPR 435/2001 per il versamento delle imposte dirette, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo;
- la soppressione dell'obbligo di presentare esclusivamente in via telematica i modelli F24 con un saldo finale superiore a 1.000,00 euro, senza che siano state effettuate compensazioni, che era stato introdotto dall'1.10.2014 dall'art. 11 del DL 66/2014;
- il differimento dal 28 febbraio al 31 marzo del termine entro cui i sostituti d'imposta devono consegnare ai contribuenti-sostituiti la certificazione attestante l'ammontare complessivo delle somme e dei valori corrisposti, l'ammontare delle ritenute operate e l'importo degli eventuali contributi previdenziali e assistenziali trattenuti (la nuova disciplina si applica a partire dalle certificazioni riguardanti il periodo d'imposta 2016, che dovranno quindi essere consegnate entro il 31.3.2017);
- la messa a regime della proroga dal 7 al 23 luglio del termine di presentazione dei modelli 730 per i contribuenti che, avvalendosi della dichiarazione precompilata, provvedono direttamente all'invio telematico all'Agenzia delle Entrate.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 11.11.2016 - "Nuovi termini per versamenti, certificazioni e 730" - Negro
Sezione:   Autore : Stefano M. Perego