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12/10/2016 INPS On line il nuovo software di controllo UniEmens individuale S.M.Perego
07/10/2016 La costruzione di un fabbricato strumentale per gli esportatori abituali resta escluso da IVA S.M.Perego
07/10/2016 Per i piccoli orticelli permangono dubbi sull’IMU S.M.Perego
07/10/2016 Gli studi associati scontano sempre l’IRAP, anche per il pregresso S.M.Perego
10/10/2016 Solo l’importatore è sanzionabile per l’evasione dell’IVA S.M.Perego
10/10/2016 Retroattivo l’assoggettamento all’imposta IRAP per gli studi associati S.M.Perego
10/10/2016 In vigore dall’8.10.2016 la tracciabilità dei voucher S.M.Perego
10/10/2016 I termini per gli accertamenti scontano scadenze diverse S.M.Perego
10/10/2016 Non sempre esclusi da IRPEF gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
11/10/2016 Solo con l’importazione definitiva si ha il pagamento dell’IVA e dei dazi S.M.Perego

Records 1901 to 1910 of 2397
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Titolo: Previsto un aumento a 30.000 euro della soglia per il visto di conformità   Data : 11/11/2016
Previsto un aumento a 30.000 euro della soglia per il visto di conformità
Con il "pacchetto semplificazioni" presentato dal Governo, che dovrebbe modificare il DL 193/2016, in sede di conversione in legge, viene previsto l'innalzamento a 30.000 euro (rispetto agli attuali 15.000 euro) del limite al di sotto del quale le istanze di rimborso IVA annuale e trimestrale possono essere presentate senza particolari formalità (oltre all'esposizione in dichiarazione o sul modello TR) da parte del soggetto richiedente.
Al di sopra della soglia di cui all'art. 38-bis co. 3 e 4 del DPR 633/72 (che si prevede di innalzare a 30.000 euro), invece, per l'esecuzione dei rimborsi IVA è necessario:
- per la generalità dei soggetti passivi, richiedere l'apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa da parte dell'organo di revisione contabile) sulla dichiarazione annuale o sul modello TR e presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito al possesso di specifici requisiti di idoneità economico-patrimoniale;
- presentare idonea garanzia patrimoniale in favore dell'Amministrazione finanziaria, per i soggetti in stato di "osservazione fiscale" (es. soggetti che hanno ricevuto la notifica di accertamenti negli ultimi 2 anni, al di sotto di specifiche soglie; soggetti che esercitano l'attività da meno di due anni) ovvero per i soggetti che non hanno apposto il visto di conformità o che non hanno presentato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 11.11.2016 - "Rimborsi IVA, esonero da formalità fino a 30.000 euro" - Greco - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego