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11/04/2019 Da parte dell’Agenzia ulteriori chiarimenti sul regime forfetario ex L. 190/2014 S.M.Perego
11/04/2019 Recuperabili le perdite dell’anno 2017 delle imprese in contabilità semplificata S.M.Perego
11/04/2019 Modificato il modello REDDITI PF 2019 S.M.Perego
11/04/2019 Il divieto di fatturazione elettronica si estende anche alla chirurgia e medicina estetica S.M.Perego
11/04/2019 Dall’INPS i chiarimenti sulle agevolazioni contributive per l’apprendistato S.M.Perego
24/04/2019 Nuove Tariffe INAIL per gli Artigiani per molti non si parla di riduzione ma di un aumento indiscriminato S.M.Perego
24/04/2019 Scade il 30.4.2019 la presentazione della domanda per la rottamazione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi S.M.Perego
24/04/2019 Scade il 30.4.2019 la trasmissione telematica della comunicazione delle operazioni transfrontaliere - esterometro S.M.Perego
24/04/2019 Scade il 340.4.2019 la trasmissione telematica della comunicazione dei dati delle fatture (c.d. "spesometro") S.M.Perego
24/04/2019 Intermediari - Soppresso l’invio delle deleghe via PEC S.M.Perego

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Titolo: Previsto un aumento a 30.000 euro della soglia per il visto di conformità   Data : 11/11/2016
Previsto un aumento a 30.000 euro della soglia per il visto di conformità
Con il "pacchetto semplificazioni" presentato dal Governo, che dovrebbe modificare il DL 193/2016, in sede di conversione in legge, viene previsto l'innalzamento a 30.000 euro (rispetto agli attuali 15.000 euro) del limite al di sotto del quale le istanze di rimborso IVA annuale e trimestrale possono essere presentate senza particolari formalità (oltre all'esposizione in dichiarazione o sul modello TR) da parte del soggetto richiedente.
Al di sopra della soglia di cui all'art. 38-bis co. 3 e 4 del DPR 633/72 (che si prevede di innalzare a 30.000 euro), invece, per l'esecuzione dei rimborsi IVA è necessario:
- per la generalità dei soggetti passivi, richiedere l'apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa da parte dell'organo di revisione contabile) sulla dichiarazione annuale o sul modello TR e presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito al possesso di specifici requisiti di idoneità economico-patrimoniale;
- presentare idonea garanzia patrimoniale in favore dell'Amministrazione finanziaria, per i soggetti in stato di "osservazione fiscale" (es. soggetti che hanno ricevuto la notifica di accertamenti negli ultimi 2 anni, al di sotto di specifiche soglie; soggetti che esercitano l'attività da meno di due anni) ovvero per i soggetti che non hanno apposto il visto di conformità o che non hanno presentato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 11.11.2016 - "Rimborsi IVA, esonero da formalità fino a 30.000 euro" - Greco - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego