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07/12/2016 Per le popolazioni colpite dal sisma del Centro Italia sospensione dei termini limitata S.M.Perego
07/12/2016 Il mancato rispetto del massimale della polizza assicurativa non limita il rimborso IVA S.M.Perego
06/12/2016 All’omessa proroga di comunicazione della cedolare secca si applicano solo le sanzioni S.M.Perego
09/12/2016 Nel 2017 parte l’IRI – l’imposta sul reddito d’impresa con aliquota del 24% S.M.Perego
13/12/2016 Parte il contributo INPS per servizi di baby sitting o per l’infanzia S.M.Perego
15/12/2016 Dall’1.1.2017 si applica il regime di cassa anche alle imprese in contabilità semplificata S.M.Perego
15/12/2016 Il calcolo del pro rata IVA è compatibile con la norma comunitaria S.M.Perego
15/12/2016 Pronte le linee guida dell'Agenzia delle Entrate dei controlli per il 2017 S.M.Perego
15/12/2016 Ulteriormente ridotto il tasso di interesse dall'1.1.2017 S.M.Perego
14/12/2016 Anche le cave estrattive sono soggette all'IMU ed alla TASI S.M.Perego

Records 1881 to 1890 of 2397
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Titolo: La comunicazione trimestrale dei dati IVA probabilmente soggetta a proroga   Data : 11/11/2016
La comunicazione trimestrale dei dati IVA probabilmente soggetta a proroga
Con gli emendamenti approvati all'art. 4 del DL 193/2016, nell'iter di conversione in legge del decreto, si prevede:
- una prima comunicazione semestrale, da effettuarsi entro il termine del 25.7.2017, per i dati delle fatture emesse e ricevute nel primo semestre 2017 (dopo di che dovrebbe essere ripristinata l'ordinaria cadenza trimestrale);
- il differimento al 16 settembre del termine per le comunicazioni IVA trimestrali relative al secondo trimestre di ciascun anno (con esclusione della comunicazione dei dati delle fatture relative al secondo trimestre 2017, essendo previsto, come detto, un termine ad hoc per il primo semestre 2017);
- l'abolizione già per il 2017 delle comunicazioni "black list" con riferimento all'annualità 2016;
- la riduzione delle sanzioni per l'omessa o errata trasmissione di ogni fattura a 2 euro per ogni fattura (con un massimo di 1.000 euro) e la possibilità di ulteriore riduzione alla metà se la regolarizzazione avviene entro 15 giorni;
- la riduzione delle sanzioni per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche, da 500 a 2.000 euro (anche in questo caso con possibilità di ridurre le sanzioni alla metà, regolarizzando entro 15 giorni).
Inoltre, nell'ambito del "pacchetto semplificazioni", destinato a modificare il DL 193/2016 in sede di conversione in legge, viene prevista l'abolizione della comunicazione relativa agli acquisti di beni da operatori di San Marino documentati con autofattura ex art. 16 del DM 24.12.1993. Tale abolizione opera relativamente alle annotazioni sul registro acquisti effettuate a decorrere dall'1.1.2017. L'ultimo adempimento è, quindi, previsto, per le annotazioni effettuate nel mese di dicembre 2016, da compiersi entro l'ultimo giorno del mese di gennaio 2017 (quadro SE del modello polivalente).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 11.11.2016 - "Prima comunicazione delle fatture al 25 luglio 2017" - Greco - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego