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01/06/2016 Solo i fabbricati accatastati in A/6 e D/10 possono essere considerati rurali S.M.Perego
28/10/2015 Solo l’acquirente paga l’IVA se non si vede riconosciute le agevolazioni prima casa S.M.Perego
10/10/2016 Solo l’importatore č sanzionabile per l’evasione dell’IVA S.M.Perego
10/05/2017 Solo la rinuncia al ricorso salva dalle spese S.M.Perego
15/06/2015 Somme dovute per l’inosservanza della normativa catastale - Versamento mediante il modello F24 S.M.Perego
24/06/2016 Sono indetraibili gli interessi contratti dalla cooperativa edilizia S.M.Perego
30/04/2015 Sono pervenute dall’INPS le istruzioni relative alle iscrizioni ai sindacati S.M.Perego
30/06/2016 Sono sempre detraibili le spese sostenute nel c.d. “mini condominio” S.M.Perego
30/06/2017 Sono soggetti ad IVA il trasporto di beni in esportazione verso soggetti diversi dall'esportatore S.M.Perego
20/10/2015 Soppresso il lavoro a progetto restano i Co.co.co. S.M.Perego

Records 2261 to 2270 of 2397
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Titolo: La comunicazione trimestrale dei dati IVA probabilmente soggetta a proroga   Data : 11/11/2016
La comunicazione trimestrale dei dati IVA probabilmente soggetta a proroga
Con gli emendamenti approvati all'art. 4 del DL 193/2016, nell'iter di conversione in legge del decreto, si prevede:
- una prima comunicazione semestrale, da effettuarsi entro il termine del 25.7.2017, per i dati delle fatture emesse e ricevute nel primo semestre 2017 (dopo di che dovrebbe essere ripristinata l'ordinaria cadenza trimestrale);
- il differimento al 16 settembre del termine per le comunicazioni IVA trimestrali relative al secondo trimestre di ciascun anno (con esclusione della comunicazione dei dati delle fatture relative al secondo trimestre 2017, essendo previsto, come detto, un termine ad hoc per il primo semestre 2017);
- l'abolizione già per il 2017 delle comunicazioni "black list" con riferimento all'annualità 2016;
- la riduzione delle sanzioni per l'omessa o errata trasmissione di ogni fattura a 2 euro per ogni fattura (con un massimo di 1.000 euro) e la possibilità di ulteriore riduzione alla metà se la regolarizzazione avviene entro 15 giorni;
- la riduzione delle sanzioni per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche, da 500 a 2.000 euro (anche in questo caso con possibilità di ridurre le sanzioni alla metà, regolarizzando entro 15 giorni).
Inoltre, nell'ambito del "pacchetto semplificazioni", destinato a modificare il DL 193/2016 in sede di conversione in legge, viene prevista l'abolizione della comunicazione relativa agli acquisti di beni da operatori di San Marino documentati con autofattura ex art. 16 del DM 24.12.1993. Tale abolizione opera relativamente alle annotazioni sul registro acquisti effettuate a decorrere dall'1.1.2017. L'ultimo adempimento è, quindi, previsto, per le annotazioni effettuate nel mese di dicembre 2016, da compiersi entro l'ultimo giorno del mese di gennaio 2017 (quadro SE del modello polivalente).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 11.11.2016 - "Prima comunicazione delle fatture al 25 luglio 2017" - Greco - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego