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23/05/2016 Il 20% dell’IMU pagata sugli immobili strumentali è sempre deducibile S.M.Perego
20/06/2016 La ruralità del fabbricato dipende sempre dalla sua destinazione d’uso S.M.Perego
06/06/2016 Il maxi ammortamento deve essere utilizzato subito altrimenti si perde S.M.Perego
21/06/2016 Il leasing abitativo rientra tra gli oneri detraibili S.M.Perego
22/06/2016 La c.d. “Società di comodo” può omettere il pagamento delle imposte S.M.Perego
22/06/2016 L’utenza elettrica “residenziale” è sempre soggetta al canone RAI S.M.Perego
22/06/2016 La locazione sistematica “On-line” è attività commerciale S.M.Perego
23/06/2016 Al via il decreto anticorruzione S.M.Perego
23/06/2016 Accertamenti mirati ai rimborsi da 730 superiori a 4.000,00 euro S.M.Perego
23/06/2016 Il canone RAI non deve essere assoggettato ad IVA S.M.Perego

Records 421 to 430 of 2397
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Titolo: La comunicazione trimestrale dei dati IVA probabilmente soggetta a proroga   Data : 11/11/2016
La comunicazione trimestrale dei dati IVA probabilmente soggetta a proroga
Con gli emendamenti approvati all'art. 4 del DL 193/2016, nell'iter di conversione in legge del decreto, si prevede:
- una prima comunicazione semestrale, da effettuarsi entro il termine del 25.7.2017, per i dati delle fatture emesse e ricevute nel primo semestre 2017 (dopo di che dovrebbe essere ripristinata l'ordinaria cadenza trimestrale);
- il differimento al 16 settembre del termine per le comunicazioni IVA trimestrali relative al secondo trimestre di ciascun anno (con esclusione della comunicazione dei dati delle fatture relative al secondo trimestre 2017, essendo previsto, come detto, un termine ad hoc per il primo semestre 2017);
- l'abolizione già per il 2017 delle comunicazioni "black list" con riferimento all'annualità 2016;
- la riduzione delle sanzioni per l'omessa o errata trasmissione di ogni fattura a 2 euro per ogni fattura (con un massimo di 1.000 euro) e la possibilità di ulteriore riduzione alla metà se la regolarizzazione avviene entro 15 giorni;
- la riduzione delle sanzioni per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche, da 500 a 2.000 euro (anche in questo caso con possibilità di ridurre le sanzioni alla metà, regolarizzando entro 15 giorni).
Inoltre, nell'ambito del "pacchetto semplificazioni", destinato a modificare il DL 193/2016 in sede di conversione in legge, viene prevista l'abolizione della comunicazione relativa agli acquisti di beni da operatori di San Marino documentati con autofattura ex art. 16 del DM 24.12.1993. Tale abolizione opera relativamente alle annotazioni sul registro acquisti effettuate a decorrere dall'1.1.2017. L'ultimo adempimento è, quindi, previsto, per le annotazioni effettuate nel mese di dicembre 2016, da compiersi entro l'ultimo giorno del mese di gennaio 2017 (quadro SE del modello polivalente).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 11.11.2016 - "Prima comunicazione delle fatture al 25 luglio 2017" - Greco - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego