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18/02/2016 I fisioterapisti senza albo non possono costituirsi in STP S.M.Perego
09/02/2016 I forfetari non applicano le ritenute d’acconto ma compilano il quadro RS in Unico S.M.Perego
17/05/2016 I forfetari restano soggetti ai controlli con la compilazione del quadro RS S.M.Perego
26/05/2016 I lavoratori autonomi soggetti al controllo in caso di scostamento sulle ritenute subite S.M.Perego
12/04/2018 I lavoratori autonomi sono sempre esclusi dalle presunzioni legali S.M.Perego
26/11/2015 I medici di base esclusi dalla fatturazione elettronica S.M.Perego
16/12/2015 I medici di base sono esclusi da IRAP S.M.Perego
26/07/2016 I mutui ipotecari a favore di giovani coppie, famiglie numerose o con disabili esenti da imposte e bolli S.M.Perego
04/11/2015 I notai consigliano la vendita all’asta anche tra privati S.M.Perego
26/02/2016 I notai deducono dall’IRAP i contributi repertoriali S.M.Perego

Records 821 to 830 of 2397
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Titolo: La comunicazione trimestrale dei dati IVA probabilmente soggetta a proroga   Data : 11/11/2016
La comunicazione trimestrale dei dati IVA probabilmente soggetta a proroga
Con gli emendamenti approvati all'art. 4 del DL 193/2016, nell'iter di conversione in legge del decreto, si prevede:
- una prima comunicazione semestrale, da effettuarsi entro il termine del 25.7.2017, per i dati delle fatture emesse e ricevute nel primo semestre 2017 (dopo di che dovrebbe essere ripristinata l'ordinaria cadenza trimestrale);
- il differimento al 16 settembre del termine per le comunicazioni IVA trimestrali relative al secondo trimestre di ciascun anno (con esclusione della comunicazione dei dati delle fatture relative al secondo trimestre 2017, essendo previsto, come detto, un termine ad hoc per il primo semestre 2017);
- l'abolizione già per il 2017 delle comunicazioni "black list" con riferimento all'annualità 2016;
- la riduzione delle sanzioni per l'omessa o errata trasmissione di ogni fattura a 2 euro per ogni fattura (con un massimo di 1.000 euro) e la possibilità di ulteriore riduzione alla metà se la regolarizzazione avviene entro 15 giorni;
- la riduzione delle sanzioni per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche, da 500 a 2.000 euro (anche in questo caso con possibilità di ridurre le sanzioni alla metà, regolarizzando entro 15 giorni).
Inoltre, nell'ambito del "pacchetto semplificazioni", destinato a modificare il DL 193/2016 in sede di conversione in legge, viene prevista l'abolizione della comunicazione relativa agli acquisti di beni da operatori di San Marino documentati con autofattura ex art. 16 del DM 24.12.1993. Tale abolizione opera relativamente alle annotazioni sul registro acquisti effettuate a decorrere dall'1.1.2017. L'ultimo adempimento è, quindi, previsto, per le annotazioni effettuate nel mese di dicembre 2016, da compiersi entro l'ultimo giorno del mese di gennaio 2017 (quadro SE del modello polivalente).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 11.11.2016 - "Prima comunicazione delle fatture al 25 luglio 2017" - Greco - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego