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Data Titolo Sezione Autore
30/05/2019 Gli ”Indici sintetici di affidabilità fiscale” al via senza software di calcolo – Intermediari in affanno S.M.Perego
27/02/2019 I soggetti identificati ai fini IVA senza fattura elettronica e esterometro S.M.Perego
29/03/2019 I tributaristi assolti dalla Cassazione per lo svolgimento di attività non in esclusiva S.M.Perego
11/04/2019 Il divieto di fatturazione elettronica si estende anche alla chirurgia e medicina estetica S.M.Perego
28/06/2019 In arrivo, nel cassetto fiscale del contribuente, gli avvisi di accertamento sugli Studi di settore per il triennio 2015-2016-2017 S.M.Perego
08/05/2019 INPS – Al via la riduzione dei trattamenti pensionistici S.M.Perego
25/03/2019 INPS Nuove modalità di presentazione della domanda per l’assegno per il nucleo familiare S.M.Perego
23/05/2019 Inutile proroga per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi senza parlare della mancanza degli ISA S.M.Perego
09/09/2019 ISA anche per enti non profit S.M.Perego
24/07/2019 La fattura differita sconta il campo “data” S.M.Perego

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Titolo: Definizione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi – Probabile estensione all’anno 2016   Data : 11/11/2016
Definizione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi – Probabile estensione all’anno 2016
In base all'art. 6 del DL 22.10.2016 n. 193, il contribuente, entro il 23.1.2017, deve presentare istanza di definizione all'Agente della riscossione, e questi, entro il 24.4.2017, comunica sia l'entità delle somme da versare sia la relativa scadenza, o quella delle singole rate.
La legge si limita ad affermare che la dilazione, al massimo, può essere in quattro rate, e che la terza non può avere scadenza posteriore al 15.12.2017 mentre la quarta al 15.3.2018.
Fermo restando il termine ultimo delle due scadenze indicate, è opportuno un atteggiamento di leale collaborazione tra contribuente e Agente della riscossione. Quest'ultimo deve sì individuare le scadenze, ma se, ad esempio, il contribuente necessita di tempo per ottenere i fondi dall'istituto di credito, di ciò bisogna tenerne conto.
Nella domanda di definizione ben può essere allegata una memoria con cui si fanno presente eventuali necessità connesse ai tempi dell'erogazione del denaro ad opera delle banche.
Occorre considerare che il Ddl. di conversione del DL 193/2016 è all'esame delle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera la quale ha avanzato alcune proposte di modifica.
Le proposte di modifica riguardano, in primo luogo, la c.d. rottamazione delle cartelle; oltre alla possibilità di fruizione anche con riferimento agli enti locali che non si affidano a Equitalia per la riscossione, sarebbero allo studio l'estensione della rottamazione alle cartelle del 2016, l'allungamento dei tempi per il pagamento delle rate (la data di adesione alla sanatoria sarebbe fissata al 31.3.2017 e quella di risposta di Equitalia slitterebbe al 31.5.2017) e una nuova norma che potrebbe permettere di superare l'attuale sistema dell'aggio.
Sugli studi di settore, l'emendamento approvato prevede l'introduzione di indici sintetici di affidabilità per la promozione della compliance fiscale e la contestuale soppressione della relativa disciplina in materia di accertamento.
In ambito IVA, un emendamento all'art. 4 del DL 193/2016 prevede la possibilità di invio semestrale dello spesometro solo per il primo anno, ossia il 2017; la comunicazione relativa al secondo trimestre dovrà essere effettuata entro il 16 settembre (e non entro il 31 agosto) e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio (e non il 28 febbraio), mentre, per il primo anno di applicazione, la comunicazione relativa al primo semestre è effettuata entro il 25.7.2017. Per l'omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, la sanzione potrebbe scendere a due euro con un massimo di 1.000, mentre per l'omessa incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, a un minimo di 500 e un massimo di 2.000 euro.
Tra le modifiche alla c.d. voluntary disclosure, sarebbe prevista la possibilità di presentare istanza di adesione anche se il contribuente ha aderito entro il 30.11.2015, limitatamente alle violazioni dichiarative per attività detenute in Italia; sarà possibile presentare istanza per la collaborazione volontaria nazionale anche se in precedenza ci si è avvalsi della voluntary disclosure limitatamente ai profili internazionali.
Inoltre tra le proposte di modifica dell'art. 6 del DL 22.10.2016 n. 193, che allo stato attuale non sono però definitive, si segnalano le seguenti:
- la postergazione del termine di presentazione della domanda dal 23.1.2017 al 31.3.2017, con possibilità di integrare le istanze già presentate;
- l'allungamento della dilazione, in quanto il 70% degli importi potrà essere pagato nel 2017 mentre il restante 30% nel 2018;
- l'ampliamento dell'ambito oggettivo della sanatoria, che non riguarderebbe più i ruoli consegnati dall'1.1.2000 al 31.12.2015 ma dall'1.1.2000 al 31.12.2016;
- l'esclusione di alcuni debiti, derivanti, tra l'altro, dalle Autorità amministrative indipendenti, dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia;
- la possibilità, per gli enti locali, di scegliere, mediante apposita delibera, se prevedere la rottamazione delle ingiunzioni fiscali.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 10.11.2016 - "Rottamazione dei ruoli, tocca a Equitalia decidere la scadenza delle rate" – Cissello - Il Quotidiano del Commercialista del 10.11.2016 - "In vista la riduzione delle sanzioni per le comunicazioni trimestrali IVA" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego