Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
17/03/2017 Legittimo il limite di 700 mila euro per la compensazione dei crediti IVA S.M.Perego
13/03/2017 Istituito il codice tributo per le sanzioni sulla cedolare secca S.M.Perego
31/03/2017 INPS – Pubblicate le modalità di erogazione dei c.d. “voucher baby sitting” e del “contributo asili nido” S.M.Perego
14/03/2017 Sequestro e confisca per equivalente esteso anche alle polizze vita S.M.Perego
14/03/2017 Ulteriori chiarimenti sulla c.d. residenza fiscale persone fisiche S.M.Perego
14/03/2017 Fissati i limiti di detrazione per le tasse e contributi di iscrizione alle università non statali S.M.Perego
14/03/2017 Per i contratti di lavoro a progetto vige sempre la presunzione di un rapporto di lavoro subordinato S.M.Perego
15/03/2017 Il criterio di valutazione dell’avviamento va sempre in nota integrativa S.M.Perego
15/03/2017 Richiesta una proroga per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
15/03/2017 Iva detraibile al 50% per l’acquisto di abitazioni di nuova costruzione sino al 31.12.2017 S.M.Perego

Records 1091 to 1100 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Esclusi da IRAP amministratori, sindaci e revisori – Obbligo di contabilità separate   Data : 14/11/2016
Esclusi da IRAP amministratori, sindaci e revisori – Obbligo di contabilità separate
Con l'ordinanza 11.11.2016 n. 23104, la Suprema Corte ha ribadito che i compensi percepiti da dottori commercialisti per le attività di amministratore, revisore e sindaco di società sono esclusi da IRAP, in quanto il professionista non si avvale di un'autonoma organizzazione per il loro esercizio, essendo inserito nella struttura della società.
Più che per tale principio, ormai consolidato, la pronuncia appare rilevante perché afferma espressamente che, se il contribuente esercita un'altra attività autonomamente organizzata, gli emolumenti da essa derivanti sono soggetti ad IRAP.
Affinché i compensi afferenti alle attività di amministratore, revisore e sindaco di società possano essere esclusi da IRAP, occorre quindi che sia concretamente attuabile "lo scorporo delle diverse categorie di compensi conseguiti" e la verifica dell'esistenza "dei presupposti impositivi per ciascuno dei settori interessati".
Fonte: Cass. 11.11.2016 n. 23104 - Il Quotidiano del Commercialista del 12.11.2016 - "Amministratori e sindaci senza IRAP solo per le attività non organizzate" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego