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Data Titolo Sezione Autore
25/10/2016 Con il DL 193/2016 modificata l’estrazione di beni dal deposito IVA destinati in Italia S.M.Perego
25/10/2016 Dall’1.1.2017 al via le “Comunicazione trimestrale dei dati IVA” e gli elenchi clienti e fornitori S.M.Perego
25/10/2016 Non si perde il credito sulle dichiarazioni integrative presentate entro i termini di accertamento S.M.Perego
26/10/2016 Dubbi costituzionali sulla rottamazione dei ruoli per l’esclusione dei Comuni e concessionari locali S.M.Perego
26/10/2016 Nella finanziaria 2017 il super ammortamento al 250% - Conviene aspettare? S.M.Perego
26/10/2016 Dall’1.1.2017 nuovi obblighi per i soggetti passivi IVA S.M.Perego
27/10/2016 Agenzia delle Entrate In arrivo altre 156.000 lettere di adesione all’adeguamento per l’anno 2015 S.M.Perego
27/10/2016 Potenziata la detrazione IRPEF per il recupero edilizio e prorogati gli interventi di riqualificazione energetica S.M.Perego
27/10/2016 Nella finanziaria 2017 un iper-ammortamento nascosto negli allegati S.M.Perego
04/11/2016 La scissione di società con attività mista non configura elusione d’imposta S.M.Perego

Records 1491 to 1500 of 2397
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Titolo: Esclusi da IRAP amministratori, sindaci e revisori – Obbligo di contabilità separate   Data : 14/11/2016
Esclusi da IRAP amministratori, sindaci e revisori – Obbligo di contabilità separate
Con l'ordinanza 11.11.2016 n. 23104, la Suprema Corte ha ribadito che i compensi percepiti da dottori commercialisti per le attività di amministratore, revisore e sindaco di società sono esclusi da IRAP, in quanto il professionista non si avvale di un'autonoma organizzazione per il loro esercizio, essendo inserito nella struttura della società.
Più che per tale principio, ormai consolidato, la pronuncia appare rilevante perché afferma espressamente che, se il contribuente esercita un'altra attività autonomamente organizzata, gli emolumenti da essa derivanti sono soggetti ad IRAP.
Affinché i compensi afferenti alle attività di amministratore, revisore e sindaco di società possano essere esclusi da IRAP, occorre quindi che sia concretamente attuabile "lo scorporo delle diverse categorie di compensi conseguiti" e la verifica dell'esistenza "dei presupposti impositivi per ciascuno dei settori interessati".
Fonte: Cass. 11.11.2016 n. 23104 - Il Quotidiano del Commercialista del 12.11.2016 - "Amministratori e sindaci senza IRAP solo per le attività non organizzate" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego