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Data Titolo Sezione Autore
14/09/2016 Pubblicati i codici tributo per il versamento delle sostitutive per l’assegnazione agevolata S.M.Perego
15/09/2016 Disponibili gli avvisi di ravvedimento sull’annualità 2012 nel “Cassetto Fiscale” S.M.Perego
15/09/2016 Super-ammortamenti vincolati ai coefficienti tabellari S.M.Perego
09/09/2016 Riconosciuto il credito IVA anche con dichiarazione omessa S.M.Perego
05/08/2016 Il giudice è sempre chiamato ad esprimersi sulla corretta giurisdizione tributaria S.M.Perego
01/08/2016 Tre differenti strumenti per applicare la c.d. legge ”Dopo di noi” S.M.Perego
01/08/2016 Le spese di sponsorizzazione libere da vincoli sui presunti ricavi S.M.Perego
01/08/2016 Nuove funzionalità nel cassetto previdenziale dell’INPS S.M.Perego
02/08/2016 La Cassazione interviene sull’ICI degli enti religiosi S.M.Perego
02/08/2016 Prorogato il Mod. 770_2016 - Possibile sanare le ritenute omesse entro il 15.9.2016 S.M.Perego

Records 1541 to 1550 of 2397
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Titolo: Esclusi da IRAP amministratori, sindaci e revisori – Obbligo di contabilità separate   Data : 14/11/2016
Esclusi da IRAP amministratori, sindaci e revisori – Obbligo di contabilità separate
Con l'ordinanza 11.11.2016 n. 23104, la Suprema Corte ha ribadito che i compensi percepiti da dottori commercialisti per le attività di amministratore, revisore e sindaco di società sono esclusi da IRAP, in quanto il professionista non si avvale di un'autonoma organizzazione per il loro esercizio, essendo inserito nella struttura della società.
Più che per tale principio, ormai consolidato, la pronuncia appare rilevante perché afferma espressamente che, se il contribuente esercita un'altra attività autonomamente organizzata, gli emolumenti da essa derivanti sono soggetti ad IRAP.
Affinché i compensi afferenti alle attività di amministratore, revisore e sindaco di società possano essere esclusi da IRAP, occorre quindi che sia concretamente attuabile "lo scorporo delle diverse categorie di compensi conseguiti" e la verifica dell'esistenza "dei presupposti impositivi per ciascuno dei settori interessati".
Fonte: Cass. 11.11.2016 n. 23104 - Il Quotidiano del Commercialista del 12.11.2016 - "Amministratori e sindaci senza IRAP solo per le attività non organizzate" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego