Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
07/01/2019 Nuovo Regime forfetario Novità S.M.Perego
07/01/2019 Possibile il ravvedimento operoso per l'IMU e TASI S.M.Perego
21/02/2019 Emissione Fatture elettroniche tardive sempre sanabili con il ravvedimento operoso S.M.Perego
07/01/2019 Super-ammortamenti e iper-ammortamenti con limiti S.M.Perego
27/12/2018 Approvato il provvedimento che norma le parcelle dei medici alle osservazioni del Garante della Privacy S.M.Perego
08/01/2019 Approvato il modello SA-ST “Saldo e stralcio” S.M.Perego
08/01/2019 Fatturazione elettronica e momento di emissione - Effetti ai fini della detrazione IVA in capo al cessionario o committente S.M.Perego
08/01/2019 Fatturazione elettronica – Codice destinatario S.M.Perego
08/01/2019 Pagamento dell'imposta di bollo semplificato con la fatturazione elettronica S.M.Perego
09/01/2019 Obbligo di fatturazione elettronica- Copia di cortesia S.M.Perego

Records 1871 to 1880 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Esclusi da IRAP amministratori, sindaci e revisori – Obbligo di contabilità separate   Data : 14/11/2016
Esclusi da IRAP amministratori, sindaci e revisori – Obbligo di contabilità separate
Con l'ordinanza 11.11.2016 n. 23104, la Suprema Corte ha ribadito che i compensi percepiti da dottori commercialisti per le attività di amministratore, revisore e sindaco di società sono esclusi da IRAP, in quanto il professionista non si avvale di un'autonoma organizzazione per il loro esercizio, essendo inserito nella struttura della società.
Più che per tale principio, ormai consolidato, la pronuncia appare rilevante perché afferma espressamente che, se il contribuente esercita un'altra attività autonomamente organizzata, gli emolumenti da essa derivanti sono soggetti ad IRAP.
Affinché i compensi afferenti alle attività di amministratore, revisore e sindaco di società possano essere esclusi da IRAP, occorre quindi che sia concretamente attuabile "lo scorporo delle diverse categorie di compensi conseguiti" e la verifica dell'esistenza "dei presupposti impositivi per ciascuno dei settori interessati".
Fonte: Cass. 11.11.2016 n. 23104 - Il Quotidiano del Commercialista del 12.11.2016 - "Amministratori e sindaci senza IRAP solo per le attività non organizzate" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego