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Data Titolo Sezione Autore
03/06/2016 Nessun aumento TASI per il 2016 se non c’è la delibera S.M.Perego
30/07/2018 Nessun avviso all’intermediario se incaricato a gestire le fatture elettroniche dal proprio cliente S.M.Perego
10/03/2017 Nessun credito d’imposta per i neo domiciliati S.M.Perego
04/07/2016 Nessun cumulo per la sospensione feriale dei termini S.M.Perego
28/07/2015 Nessun differimento dei versamenti periodici per la tenuta della contabilità presso terzi S.M.Perego
05/12/2016 Nessun esonero dallo “Spesometro” per i soggetti obbligati alle comunicazioni al sistema TS S.M.Perego
28/09/2016 Nessun favor rei alla disciplina dei costi "black list" S.M.Perego
07/04/2017 Nessun fermo amministrativo per l’auto strumentale all'attività del contribuente S.M.Perego
22/12/2017 Nessun limite di spesa alle detrazioni sulle ristrutturazioni S.M.Perego
06/04/2017 Nessun obbligo di trasmissione telematica per i distributori automatici di tabacchi S.M.Perego

Records 1581 to 1590 of 2397
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Titolo: L’opzione alla trasmissione telematica dei dati delle fatture comporta un rischio non quantificabile   Data : 15/11/2016
L’opzione alla trasmissione telematica dei dati delle fatture comporta un rischio non quantificabile
Con un emendamento all'art. 4 del DL 193/2016, approvato dalle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera, in sede di conversione in legge del decreto, il termine di decadenza ordinario per l'accertamento viene ridotto di due anni per i soggetti che aderiranno dall'1.1.2017:
- al regime opzionale di trasmissione telematica dei dati di tutte le fatture ex art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015;
- al regime opzionale di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi ex art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015.
I termini di accertamento decadranno, dunque, il 31.12 del del terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione (invece che alla fine del quinto), e il beneficio riguarderà l'IVA e, per le imposte dirette, i soli redditi d'impresa o di lavoro autonomo.
Per godere della riduzione del termine di decadenza per l'accertamento, i soggetti passivi sono, inoltre, tenuti ed effettuare e ricevere tutti i pagamenti mediante mezzi tracciabili (es. bonifici, carte bancarie) di ammontare superiore a 30 euro.
Tra gli altri benefici connessi all'adozione del regime opzionale di trasmissione telematica dei corrispettivi e/o delle fatture si segnalano:
- l'esonero dalla comunicazione trimestrale dei dati IVA;
- il riconoscimento della priorità nell'esecuzione dei rimborsi IVA.
Occorre pero evidenziare che l’esercizio dell’opzione comporta, per il contribuente, l’obbligo di sottostare all’invio per un periodo di quattro anni e così di seguito. Pertanto di tratta di un salto al buio in quanto non si possono avere certezze sul comportamento dei clienti i quali dovrebbero, esclusivamente, eseguire i pagamenti mediante mezzi tracciabili.
Fonte: DL 22.10.2016 n. 193 in corso di conversione - Il Quotidiano del Commercialista del 15.11.2016 - "Accertamento ridotto di due anni con trasmissione telematica delle fatture" - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego