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22/02/2017 Prorogata la trasmissione dei dati da parte degli amministratori di condominio al 7.3.2017 S.M.Perego
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23/02/2017 Sul Rent to buy uno studio del Notariato S.M.Perego
24/02/2017 Ridotti ulteriormente i compensi ai CAF S.M.Perego
06/02/2017 Dagli iper-ammortamenti sono esclusi gli esercenti arti e professioni S.M.Perego
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05/12/2016 Se il Comune non notifica l’istituzione di aree fabbricabili non può applicare sanzioni sul recupero dell’imposta S.M.Perego

Records 1741 to 1750 of 2397
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Titolo: L’opzione alla trasmissione telematica dei dati delle fatture comporta un rischio non quantificabile   Data : 15/11/2016
L’opzione alla trasmissione telematica dei dati delle fatture comporta un rischio non quantificabile
Con un emendamento all'art. 4 del DL 193/2016, approvato dalle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera, in sede di conversione in legge del decreto, il termine di decadenza ordinario per l'accertamento viene ridotto di due anni per i soggetti che aderiranno dall'1.1.2017:
- al regime opzionale di trasmissione telematica dei dati di tutte le fatture ex art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015;
- al regime opzionale di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi ex art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015.
I termini di accertamento decadranno, dunque, il 31.12 del del terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione (invece che alla fine del quinto), e il beneficio riguarderà l'IVA e, per le imposte dirette, i soli redditi d'impresa o di lavoro autonomo.
Per godere della riduzione del termine di decadenza per l'accertamento, i soggetti passivi sono, inoltre, tenuti ed effettuare e ricevere tutti i pagamenti mediante mezzi tracciabili (es. bonifici, carte bancarie) di ammontare superiore a 30 euro.
Tra gli altri benefici connessi all'adozione del regime opzionale di trasmissione telematica dei corrispettivi e/o delle fatture si segnalano:
- l'esonero dalla comunicazione trimestrale dei dati IVA;
- il riconoscimento della priorità nell'esecuzione dei rimborsi IVA.
Occorre pero evidenziare che l’esercizio dell’opzione comporta, per il contribuente, l’obbligo di sottostare all’invio per un periodo di quattro anni e così di seguito. Pertanto di tratta di un salto al buio in quanto non si possono avere certezze sul comportamento dei clienti i quali dovrebbero, esclusivamente, eseguire i pagamenti mediante mezzi tracciabili.
Fonte: DL 22.10.2016 n. 193 in corso di conversione - Il Quotidiano del Commercialista del 15.11.2016 - "Accertamento ridotto di due anni con trasmissione telematica delle fatture" - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego