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30/06/2017 Pubblicati gli elenchi delle P.A. e delle società interessate allo Split payment S.M.Perego
30/06/2017 Detraibili dall’IRPEF gli acconti per interventi di recupero edilizio versati prima del rogito S.M.Perego
28/06/2017 Solo Entratel o Fisconline se il mod. F24 ha saldo zero S.M.Perego
27/06/2017 Dall’INPS le istruzioni per la compilazione del quadro RR S.M.Perego
30/06/2017 Pubblicato lo statuto per l’istituzione dell'ente pubblico Agenzia delle Entrate-Riscossione S.M.Perego
27/06/2017 Scade il 30 giugno il pagamento dei debiti da 730 senza sostituto S.M.Perego
30/06/2017 Indennità DIS-COLL introdotte dal Jobs Act autonomi in vigore dall’1.7.2017 S.M.Perego
26/06/2017 Con la L. 96/2017 cambia la gestione del lavoro occasionale S.M.Perego
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Titolo: Prorogata, dalla UE, al 31.12.2019 la detrazione parziale dell’IVA al 40% sulle auto   Data : 15/11/2016
Prorogata, dalla UE, al 31.12.2019 la detrazione parziale dell’IVA al 40% sulle auto
Con la decisione di esecuzione n. 1982 dell’8.11.2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 12.11.2016, il Consiglio dell’Unione ha autorizzato l’Italia a continuare ad applicare fino al 31.12.2019 le disposizioni di cui all’art. 19-bis1 co. 1 lett. c) del DPR 633/72, che prevedono la limitazione del diritto alla detrazione dell’IVA assolta sull’acquisto di veicoli stradali a motore normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni, la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto.
La norma stabilisce che l’imposta assolta per l’acquisto di tali veicoli, nonché per le spese connesse (sia che si tratti di beni, quali componenti, ricambi, carburanti e lubrificanti, sia che si tratti di servizi, quali la custodia, manutenzione e riparazione) è detraibile nella misura del 40%.
La misura speciale, inizialmente concessa nel 2007 in deroga alle disposizioni della direttiva 2006/112/CE, e già più volte prorogata (dapprima dal 31.12.2010 al 31.12.2013 e, successivamente, fino alla fine del 2016), ha lo scopo di ridurre gli oneri amministrativi legati alla dimostrazione dell’esatta suddivisione tra uso “commerciale” e uso “privato” dei veicoli, nonché di contrastare l’evasione fiscale.
Resta invariata la deducibilità limitata al 20% ai fini reddituali.
Fonte: Decisione (UE) 8.11.2016 n. 1982 - Il Quotidiano del Commercialista del 15.11.2016 - "Confermata la detrazione IVA per le auto al 40%" - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego