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Data Titolo Sezione Autore
20/04/2016 La prescrizione per i contributi omessi si interrompe con la notifica del verbale ispettivo S.M.Perego
24/07/2015 La presentazione dei modelli 770/2015 al 21.9.2015 S.M.Perego
04/10/2016 La presentazione del modello EAS non ha scadenza S.M.Perego
09/04/2019 La presentazione dell’esterometro non esclude gli obblighi di presentazione dei modelli INTRASTAT S.M.Perego
20/12/2016 La presunzione può essere superata da autocertificazione con data certa S.M.Perego
15/06/2016 La proroga di Unico coinvolge anche i contributi previdenziale S.M.Perego
09/12/2015 La registrazione di contratti di locazione a canone variabile passa annualmente dal modello RLI S.M.Perego
09/03/2017 La rendicontazione delle imprese multinazionali trova i sui chiarimenti in un D.M. S.M.Perego
29/10/2015 La residenza fiscale è presunzione assoluta e comporta sempre l’obbligo della dichiarazione dei redditi S.M.Perego
07/09/2016 La rettifica della rendita catastale da parte dell’A.d.E. necessita di sopralluogo S.M.Perego

Records 1371 to 1380 of 2397
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Titolo: Prorogata, dalla UE, al 31.12.2019 la detrazione parziale dell’IVA al 40% sulle auto   Data : 15/11/2016
Prorogata, dalla UE, al 31.12.2019 la detrazione parziale dell’IVA al 40% sulle auto
Con la decisione di esecuzione n. 1982 dell’8.11.2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 12.11.2016, il Consiglio dell’Unione ha autorizzato l’Italia a continuare ad applicare fino al 31.12.2019 le disposizioni di cui all’art. 19-bis1 co. 1 lett. c) del DPR 633/72, che prevedono la limitazione del diritto alla detrazione dell’IVA assolta sull’acquisto di veicoli stradali a motore normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni, la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto.
La norma stabilisce che l’imposta assolta per l’acquisto di tali veicoli, nonché per le spese connesse (sia che si tratti di beni, quali componenti, ricambi, carburanti e lubrificanti, sia che si tratti di servizi, quali la custodia, manutenzione e riparazione) è detraibile nella misura del 40%.
La misura speciale, inizialmente concessa nel 2007 in deroga alle disposizioni della direttiva 2006/112/CE, e già più volte prorogata (dapprima dal 31.12.2010 al 31.12.2013 e, successivamente, fino alla fine del 2016), ha lo scopo di ridurre gli oneri amministrativi legati alla dimostrazione dell’esatta suddivisione tra uso “commerciale” e uso “privato” dei veicoli, nonché di contrastare l’evasione fiscale.
Resta invariata la deducibilità limitata al 20% ai fini reddituali.
Fonte: Decisione (UE) 8.11.2016 n. 1982 - Il Quotidiano del Commercialista del 15.11.2016 - "Confermata la detrazione IVA per le auto al 40%" - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego