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Data Titolo Sezione Autore
30/10/2015 Nessuna maggiorazione del 40% per i beni in locazione finanziaria se non c’č riscatto S.M.Perego
19/06/2017 Nessuna presentazione della Dichiarazione IMU per i CD e IAP esclusi dall’IMU nel 2016 S.M.Perego
21/02/2019 Nessuna proroga per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA S.M.Perego
12/05/2016 Nessuna proroga per Unico 2016 S.M.Perego
30/11/2015 Nessuna registrazione se si riduce il canone di locazione S.M.Perego
11/11/2016 Nessuna revoca alla Cedolare Secca se ci si dimentica di presentare la proroga S.M.Perego
25/01/2018 Nessuna sanzione per le dichiarazioni dei redditi integrative a favore S.M.Perego
13/12/2017 Nessuna sanzione per le dichiarazioni integrative a favore S.M.Perego
03/09/2015 Nessuna sanzione proporzionale se le ritenute sono state versate S.M.Perego
14/06/2016 Nessuna sanzione se non si vende la vecchia “prima casa” entro l’anno S.M.Perego

Records 1611 to 1620 of 2397
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Titolo: Prorogata, dalla UE, al 31.12.2019 la detrazione parziale dell’IVA al 40% sulle auto   Data : 15/11/2016
Prorogata, dalla UE, al 31.12.2019 la detrazione parziale dell’IVA al 40% sulle auto
Con la decisione di esecuzione n. 1982 dell’8.11.2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 12.11.2016, il Consiglio dell’Unione ha autorizzato l’Italia a continuare ad applicare fino al 31.12.2019 le disposizioni di cui all’art. 19-bis1 co. 1 lett. c) del DPR 633/72, che prevedono la limitazione del diritto alla detrazione dell’IVA assolta sull’acquisto di veicoli stradali a motore normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni, la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto.
La norma stabilisce che l’imposta assolta per l’acquisto di tali veicoli, nonché per le spese connesse (sia che si tratti di beni, quali componenti, ricambi, carburanti e lubrificanti, sia che si tratti di servizi, quali la custodia, manutenzione e riparazione) è detraibile nella misura del 40%.
La misura speciale, inizialmente concessa nel 2007 in deroga alle disposizioni della direttiva 2006/112/CE, e già più volte prorogata (dapprima dal 31.12.2010 al 31.12.2013 e, successivamente, fino alla fine del 2016), ha lo scopo di ridurre gli oneri amministrativi legati alla dimostrazione dell’esatta suddivisione tra uso “commerciale” e uso “privato” dei veicoli, nonché di contrastare l’evasione fiscale.
Resta invariata la deducibilità limitata al 20% ai fini reddituali.
Fonte: Decisione (UE) 8.11.2016 n. 1982 - Il Quotidiano del Commercialista del 15.11.2016 - "Confermata la detrazione IVA per le auto al 40%" - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego