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Data Titolo Sezione Autore
15/06/2017 Si estende ai professionisti l’obbligo di segnalazione delle “Comunicazioni oggettive” alla UIF S.M.Perego
15/06/2017 L’Agenzia delle Entrate non può cessare d’ufficio l’iscrizione all’archivio VIES S.M.Perego
15/06/2017 La riapertura della voluntary disclosure con sanzioni ridotte se autoliquidate con errori S.M.Perego
15/06/2017 In G.U. la legge sul c.d. “Jobs Act autonomi” S.M.Perego
16/06/2017 Dall’1.7.2017 anche i professionisti soggetti allo split payment S.M.Perego
16/06/2017 Nuovo modello RLI per la registrazione dei contratti di locazione S.M.Perego
16/06/2017 Confermato l’obbligo del visto di conformità sopra i 5 mila euro previsto dal DL 50/2017 S.M.Perego
16/06/2017 Senza confisca per equivalente la bancarotta impropria da reato societario S.M.Perego
16/06/2017 Un nuovo modello per la dichiarazione di successione in vigore dall’1.9.2017 S.M.Perego
19/06/2017 Il credito d'imposta per la ristrutturazione delle strutture alberghiere si estende all’acquisto di mobili e componenti d'arredo S.M.Perego

Records 1881 to 1890 of 2397
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Titolo: Prorogata, dalla UE, al 31.12.2019 la detrazione parziale dell’IVA al 40% sulle auto   Data : 15/11/2016
Prorogata, dalla UE, al 31.12.2019 la detrazione parziale dell’IVA al 40% sulle auto
Con la decisione di esecuzione n. 1982 dell’8.11.2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 12.11.2016, il Consiglio dell’Unione ha autorizzato l’Italia a continuare ad applicare fino al 31.12.2019 le disposizioni di cui all’art. 19-bis1 co. 1 lett. c) del DPR 633/72, che prevedono la limitazione del diritto alla detrazione dell’IVA assolta sull’acquisto di veicoli stradali a motore normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni, la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto.
La norma stabilisce che l’imposta assolta per l’acquisto di tali veicoli, nonché per le spese connesse (sia che si tratti di beni, quali componenti, ricambi, carburanti e lubrificanti, sia che si tratti di servizi, quali la custodia, manutenzione e riparazione) è detraibile nella misura del 40%.
La misura speciale, inizialmente concessa nel 2007 in deroga alle disposizioni della direttiva 2006/112/CE, e già più volte prorogata (dapprima dal 31.12.2010 al 31.12.2013 e, successivamente, fino alla fine del 2016), ha lo scopo di ridurre gli oneri amministrativi legati alla dimostrazione dell’esatta suddivisione tra uso “commerciale” e uso “privato” dei veicoli, nonché di contrastare l’evasione fiscale.
Resta invariata la deducibilità limitata al 20% ai fini reddituali.
Fonte: Decisione (UE) 8.11.2016 n. 1982 - Il Quotidiano del Commercialista del 15.11.2016 - "Confermata la detrazione IVA per le auto al 40%" - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego