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06/06/2016 Riconosciuta alle società immobiliari l'agevolazione sulla riqualificazione energetica S.M.Perego
01/06/2016 I campi da golf devono essere accatastati nella cat. D/6 S.M.Perego
01/06/2016 Gli studi di settore predisposti per l’anno 2015 contengono nuovi correttivi S.M.Perego
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03/06/2016 Le anomalie agli studi di settore arrivano sulla PEC S.M.Perego
03/06/2016 Sugli studi di settore per l’anno 2015 interviene la C.M. del 30.5.2016 S.M.Perego
03/06/2016 Dubbi sulla tassazione IMU e TASI delle piattaforme petrolifere S.M.Perego
03/06/2016 Gli immobili merce non pagano IMU e TASI S.M.Perego
03/06/2016 Dall’1.6.2016 nuovo modello ISEE S.M.Perego

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Titolo: Prorogata, dalla UE, al 31.12.2019 la detrazione parziale dell’IVA al 40% sulle auto   Data : 15/11/2016
Prorogata, dalla UE, al 31.12.2019 la detrazione parziale dell’IVA al 40% sulle auto
Con la decisione di esecuzione n. 1982 dell’8.11.2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 12.11.2016, il Consiglio dell’Unione ha autorizzato l’Italia a continuare ad applicare fino al 31.12.2019 le disposizioni di cui all’art. 19-bis1 co. 1 lett. c) del DPR 633/72, che prevedono la limitazione del diritto alla detrazione dell’IVA assolta sull’acquisto di veicoli stradali a motore normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni, la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto.
La norma stabilisce che l’imposta assolta per l’acquisto di tali veicoli, nonché per le spese connesse (sia che si tratti di beni, quali componenti, ricambi, carburanti e lubrificanti, sia che si tratti di servizi, quali la custodia, manutenzione e riparazione) è detraibile nella misura del 40%.
La misura speciale, inizialmente concessa nel 2007 in deroga alle disposizioni della direttiva 2006/112/CE, e già più volte prorogata (dapprima dal 31.12.2010 al 31.12.2013 e, successivamente, fino alla fine del 2016), ha lo scopo di ridurre gli oneri amministrativi legati alla dimostrazione dell’esatta suddivisione tra uso “commerciale” e uso “privato” dei veicoli, nonché di contrastare l’evasione fiscale.
Resta invariata la deducibilità limitata al 20% ai fini reddituali.
Fonte: Decisione (UE) 8.11.2016 n. 1982 - Il Quotidiano del Commercialista del 15.11.2016 - "Confermata la detrazione IVA per le auto al 40%" - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego