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Data Titolo Sezione Autore
30/05/2019 Gli ”Indici sintetici di affidabilità fiscale” al via senza software di calcolo – Intermediari in affanno S.M.Perego
27/02/2019 I soggetti identificati ai fini IVA senza fattura elettronica e esterometro S.M.Perego
29/03/2019 I tributaristi assolti dalla Cassazione per lo svolgimento di attività non in esclusiva S.M.Perego
11/04/2019 Il divieto di fatturazione elettronica si estende anche alla chirurgia e medicina estetica S.M.Perego
28/06/2019 In arrivo, nel cassetto fiscale del contribuente, gli avvisi di accertamento sugli Studi di settore per il triennio 2015-2016-2017 S.M.Perego
08/05/2019 INPS – Al via la riduzione dei trattamenti pensionistici S.M.Perego
25/03/2019 INPS Nuove modalità di presentazione della domanda per l’assegno per il nucleo familiare S.M.Perego
23/05/2019 Inutile proroga per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi senza parlare della mancanza degli ISA S.M.Perego
09/09/2019 ISA anche per enti non profit S.M.Perego
24/07/2019 La fattura differita sconta il campo “data” S.M.Perego

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Titolo: Entro il 31.12.2016 occorre adeguare gli statuti delle società a partecipazione pubblica   Data : 16/11/2016
Entro il 31.12.2016 occorre adeguare gli statuti delle società a partecipazione pubblica
Il termine per l’adeguamento degli statuti alle disposizioni del DLgs. 175/2016 delle società a controllo pubblico già costituite al 23.9.2016 è fissato al prossimo 31.12.2016.
Per "società a controllo pubblico" si intendono le società in cui una o più Amministrazioni Pubbliche esercitano poteri di controllo. Vale a dire le società in cui una o più Amministrazioni Pubbliche si trovino in una delle situazioni descritte dall'art. 2359 c.c. E cioè:
- disposizione della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- disposizione di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali.
L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico. Con successivo DPCM saranno definiti i criteri in base ai quali, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, l'assemblea della società a controllo pubblico può disporre che:
- la società sia amministrata da un CdA composto da 3 o 5 membri;
- sia adottato il sistema dualistico o monistico di amministrazione e controllo (in caso di adozione del sistema dualistico, al consiglio di sorveglianza sono attribuiti i poteri di deliberare in ordine alle operazioni strategiche e ai piani industriali e finanziari della società predisposti dal consiglio di gestione).
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego