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Data Titolo Sezione Autore
14/04/2016 L’IRAP resta sempre dovuta dagli studi associati S.M.Perego
18/04/2016 L’IVA sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione si detrae nel 2016 S.M.Perego
01/06/2016 L’IVA sulla cessione degli immobili ristrutturati sconta la tipologia dell’intervento S.M.Perego
10/04/2017 L’obbligo dell’assicurazione professionale si estende a tutti i professionisti S.M.Perego
11/05/2017 L’obbligo di formazione professionale deducibile fino a 10 mila euro S.M.Perego
09/05/2016 L’omessa comunicazione all’ENEA non fa decadere dalla detrazione del 65% S.M.Perego
05/02/2019 L’omessa comunicazione all'ENEA non comporta la perdita della detrazione IRPEF/IRES S.M.Perego
20/01/2017 L’omessa dichiarazione di cessazione dell’attività ai fini IVA non è più sanzionata S.M.Perego
07/03/2016 L’Omessa indicazione del canone di locazione raddoppia le sanzioni S.M.Perego
20/06/2016 L’omessa registrazione della locazione è imputabile al locatore ed al locatario S.M.Perego

Records 1241 to 1250 of 2397
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Titolo: Le spese anticipate dal committente saranno escluse dalle parcelle dei professionisti   Data : 16/11/2016
Le spese anticipate dal committente saranno escluse dalle parcelle dei professionisti
Sia il DL 193/2016, in corso di conversione in legge, sia il Ddl. sulla tutela del lavoro autonomo, approvato dal Senato il 3.11.2016 (A.S. 2233) e ora all'esame della Camera (A.C. 4135), intendono variare la disciplina delle spese di vitto e alloggio sostenute direttamente dal committente a beneficio del professionista (c.d. spese "prepagate").
In particolare, entrambi i provvedimenti mirano ad estendere il trattamento ora previsto per le suddette spese prepagate:
- alle spese prepagate di viaggio e trasporto (per quanto riguarda il DL 193/2016);
- a tutte le spese prepagate relative all'esecuzione di un incarico conferito (per quanto riguarda il Ddl. sul lavoro autonomo, il cui intervento è quindi più ampio).
Per la modifica proposta dal DL 193/2016 (in corso di conversione) si prevede l'applicazione dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2017, mentre per quelle prospettate dal Ddl. sulla tutela del lavoro autonomo è sancita la decorrenza "anticipata" al periodo d'imposta in corso al 31.12.2016.
In base all'iter parlamentare attualmente previsto, la legge di conversione del DL 193/2016 dovrebbe essere definitivamente approvata e pubblicata in Gazzetta Ufficiale nel 2016, anteriormente a quella sulla tutela del lavoro autonomo.
Se così fosse, la modifica prevista dal DL 193/2016, di fatto, non opererebbe mai, essendone prevista la decorrenza dal 2017. In altre parole, ipotizzando che la legge sulla tutela del lavoro autonomo entri in vigore, al più tardi, nel 2017, di fatto troverebbe applicazione soltanto il secondo periodo dell'art. 54 co. 5 del TUIR come sostituito dalla stessa legge sulla tutela del lavoro autonomo (più vantaggioso per il contribuente).
Fonte: DL 193/2016 in sede di conversione – Ddl sulla tutela del lavoro autonomo - Il Quotidiano del Commercialista del 16.11.2016 - "Professionisti, semplificate le spese prepagate dal committente" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego