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09/12/2015 Gli accertamenti sull’anno 2010 scadono il 31.12.2015 S.M.Perego
16/12/2015 Dal 1.1.2016 diminuito il tasso di interesse legale S.M.Perego
16/12/2015 In corso di modifica i termini scadenziali per i controlli S.M.Perego
16/12/2015 Istanze di interpello nel caos delle date S.M.Perego
16/12/2015 Pubblicate le nuove tabelle ACI per l’anno 2016 S.M.Perego
16/12/2015 Possibile il ravvedimento operoso per il saldo IMU 2015 S.M.Perego
16/12/2015 INPS Commercianti la Corte di Appello di Milano interviene nuovamente sugli obblighi di un amministratore di Srl S.M.Perego
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Titolo: Le spese anticipate dal committente saranno escluse dalle parcelle dei professionisti   Data : 16/11/2016
Le spese anticipate dal committente saranno escluse dalle parcelle dei professionisti
Sia il DL 193/2016, in corso di conversione in legge, sia il Ddl. sulla tutela del lavoro autonomo, approvato dal Senato il 3.11.2016 (A.S. 2233) e ora all'esame della Camera (A.C. 4135), intendono variare la disciplina delle spese di vitto e alloggio sostenute direttamente dal committente a beneficio del professionista (c.d. spese "prepagate").
In particolare, entrambi i provvedimenti mirano ad estendere il trattamento ora previsto per le suddette spese prepagate:
- alle spese prepagate di viaggio e trasporto (per quanto riguarda il DL 193/2016);
- a tutte le spese prepagate relative all'esecuzione di un incarico conferito (per quanto riguarda il Ddl. sul lavoro autonomo, il cui intervento è quindi più ampio).
Per la modifica proposta dal DL 193/2016 (in corso di conversione) si prevede l'applicazione dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2017, mentre per quelle prospettate dal Ddl. sulla tutela del lavoro autonomo è sancita la decorrenza "anticipata" al periodo d'imposta in corso al 31.12.2016.
In base all'iter parlamentare attualmente previsto, la legge di conversione del DL 193/2016 dovrebbe essere definitivamente approvata e pubblicata in Gazzetta Ufficiale nel 2016, anteriormente a quella sulla tutela del lavoro autonomo.
Se così fosse, la modifica prevista dal DL 193/2016, di fatto, non opererebbe mai, essendone prevista la decorrenza dal 2017. In altre parole, ipotizzando che la legge sulla tutela del lavoro autonomo entri in vigore, al più tardi, nel 2017, di fatto troverebbe applicazione soltanto il secondo periodo dell'art. 54 co. 5 del TUIR come sostituito dalla stessa legge sulla tutela del lavoro autonomo (più vantaggioso per il contribuente).
Fonte: DL 193/2016 in sede di conversione – Ddl sulla tutela del lavoro autonomo - Il Quotidiano del Commercialista del 16.11.2016 - "Professionisti, semplificate le spese prepagate dal committente" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego