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Data Titolo Sezione Autore
24/07/2015 Le rendite catastali sono impugnabili da parte del Comune davanti al Giudice tributario S.M.Perego
24/07/2015 Al via il “bonus ricerca e sviluppo” S.M.Perego
05/08/2015 La modifica dei caratteri sessuali detraibile in dichiarazione dei redditi S.M.Perego
24/07/2015 Nuove semplificazioni per l’accesso al regime di vantaggio S.M.Perego
05/08/2015 Pubblicato il provv. che norma le modalità tecniche per il riporto nel 730/2016 delle spese mediche S.M.Perego
24/07/2015 Dividendi percepiti da persone fisiche ed enti non commerciali in Unico 2015 S.M.Perego
28/07/2015 La sospensione feriale dei termini processuali S.M.Perego
28/07/2015 La detrazione IRPEF delle spese di recupero del patrimonio edilizio dai comodatari in assenza di un contratto di comodato registrato S.M.Perego
28/07/2015 Nessun differimento dei versamenti periodici per la tenuta della contabilità presso terzi S.M.Perego
28/07/2015 Estensione dei termini per il ravvedimento e violazioni non contestate nell'atto impositivo S.M.Perego

Records 681 to 690 of 2397
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Titolo: Le spese anticipate dal committente saranno escluse dalle parcelle dei professionisti   Data : 16/11/2016
Le spese anticipate dal committente saranno escluse dalle parcelle dei professionisti
Sia il DL 193/2016, in corso di conversione in legge, sia il Ddl. sulla tutela del lavoro autonomo, approvato dal Senato il 3.11.2016 (A.S. 2233) e ora all'esame della Camera (A.C. 4135), intendono variare la disciplina delle spese di vitto e alloggio sostenute direttamente dal committente a beneficio del professionista (c.d. spese "prepagate").
In particolare, entrambi i provvedimenti mirano ad estendere il trattamento ora previsto per le suddette spese prepagate:
- alle spese prepagate di viaggio e trasporto (per quanto riguarda il DL 193/2016);
- a tutte le spese prepagate relative all'esecuzione di un incarico conferito (per quanto riguarda il Ddl. sul lavoro autonomo, il cui intervento è quindi più ampio).
Per la modifica proposta dal DL 193/2016 (in corso di conversione) si prevede l'applicazione dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2017, mentre per quelle prospettate dal Ddl. sulla tutela del lavoro autonomo è sancita la decorrenza "anticipata" al periodo d'imposta in corso al 31.12.2016.
In base all'iter parlamentare attualmente previsto, la legge di conversione del DL 193/2016 dovrebbe essere definitivamente approvata e pubblicata in Gazzetta Ufficiale nel 2016, anteriormente a quella sulla tutela del lavoro autonomo.
Se così fosse, la modifica prevista dal DL 193/2016, di fatto, non opererebbe mai, essendone prevista la decorrenza dal 2017. In altre parole, ipotizzando che la legge sulla tutela del lavoro autonomo entri in vigore, al più tardi, nel 2017, di fatto troverebbe applicazione soltanto il secondo periodo dell'art. 54 co. 5 del TUIR come sostituito dalla stessa legge sulla tutela del lavoro autonomo (più vantaggioso per il contribuente).
Fonte: DL 193/2016 in sede di conversione – Ddl sulla tutela del lavoro autonomo - Il Quotidiano del Commercialista del 16.11.2016 - "Professionisti, semplificate le spese prepagate dal committente" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego