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Data Titolo Sezione Autore
29/05/2017 Per l’antiriciclaggio è d’obbligo la verifica per ogni prestazione professionale S.M.Perego
03/09/2015 Per l’Antiriciclaggio un nuovo codice di classificazione S.M.Perego
10/07/2019 Per l’ISEE - Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) – Modificato il periodo di validità S.M.Perego
01/08/2019 Per L’omesso pagamento dell’F24 la responsabilità può ricadere sulla banca S.M.Perego
07/11/2016 Per la Cassazione la prostituzione rientra tra i redditi diversi S.M.Perego
09/09/2016 Per la Corte di Giustizia UE gli e-book scontano l’IVA ordinaria S.M.Perego
18/01/2018 Per la detraibilità dell’IVA rileva la data di ricevimento della fattura S.M.Perego
30/01/2017 Per la detrazione sulla riqualificazione energetica dell’immobile una doppia scelta S.M.Perego
01/06/2016 Per la perdita dell’agevolazione prima casa ne risponde anche il nuovo acquirente S.M.Perego
22/12/2017 Per l'acquisto dei carburanti anticipato l’obbligo di fatturazione elettronica all’1.7.2018 S.M.Perego

Records 1831 to 1840 of 2397
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Titolo: Gli intermediari sempre più coinvolti nella trasmissione di dati all’Agenzia delle Entrate   Data : 16/11/2016
Gli intermediari sempre più coinvolti nella trasmissione di dati all’Agenzia delle Entrate
Mastromatteo e Santacroce sul quotidiano IlSole24Ore del 16.11.2016 esaminano le principali novità introdotte in sede di conversione nell’art. 4 del DL 193/2016.
Tale decreto ha previsto due nuovi obblighi comunicativi trimestrali aventi ad oggetto:
- i dati delle fatture emesse e ricevute;
- i dati riepilogativi delle liquidazioni IVA periodiche.
In sede di conversione sono state apportate le seguenti modifiche:
- rimodulazione delle sanzioni relative all’omessa o irregolare comunicazione;
- anticipazione di un anno della soppressione della comunicazione “black list”;
- modifica dei termini di trasmissione delle comunicazioni.
Le comunicazioni devono essere trasmesse entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, fatta eccezione per quelle relative al secondo trimestre, da presentarsi entro il 16 settembre di ogni anno. Inoltre, soltanto per il 2017, la prima comunicazione dei dati delle fatture dovrà essere effettuata entro il 25.7.2017, con riferimento al semestre gennaio-giugno.
Per quanto concerne la scadenza ordinaria di settembre, relativa al secondo trimestre, gli Autori osservano che essa determina un disallineamento temporale rispetto all’analoga trasmissione opzionale dei dati delle fatture da parte dei soggetti che opteranno per il regime di cui all’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, i quali provvederanno all’invio dei dati relativi al secondo trimestre entro il 31 agosto di ogni anno.
Fonte: Art. 4 DL 22.10.2016 n. 193 - Il Quotidiano del Commercialista del 11.11.2016 - "Prima comunicazione delle fatture al 25 luglio 2017" - Greco - La Grutta - Il Sole - 24 Ore del 16.11.2016, p. 50 - "Comunicati i dati di tutte le fatture" - Mastromatteo - Santacroce
Sezione:   Autore : S.M.Perego