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27/12/2018 Il momento di ricezione della fattura determina gli effetti sul diritto alla detrazione IVA S.M.Perego
27/12/2018 Approvato il provvedimento che norma le parcelle dei medici alle osservazioni del Garante della Privacy S.M.Perego
31/12/2018 Regolati ai fini Iva i buoni "monouso" e "multiuso" S.M.Perego
31/12/2018 Nuove modalità di pagamento dell'imposta di bollo S.M.Perego
31/12/2018 Flat tax al via S.M.Perego
07/01/2019 Super-ammortamenti e iper-ammortamenti con limiti S.M.Perego
07/01/2019 Prorogata la detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio e per gli interventi di riqualificazione energetica S.M.Perego
07/01/2019 Possibile il ravvedimento operoso per l'IMU e TASI S.M.Perego
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Titolo: Gli intermediari sempre più coinvolti nella trasmissione di dati all’Agenzia delle Entrate   Data : 16/11/2016
Gli intermediari sempre più coinvolti nella trasmissione di dati all’Agenzia delle Entrate
Mastromatteo e Santacroce sul quotidiano IlSole24Ore del 16.11.2016 esaminano le principali novità introdotte in sede di conversione nell’art. 4 del DL 193/2016.
Tale decreto ha previsto due nuovi obblighi comunicativi trimestrali aventi ad oggetto:
- i dati delle fatture emesse e ricevute;
- i dati riepilogativi delle liquidazioni IVA periodiche.
In sede di conversione sono state apportate le seguenti modifiche:
- rimodulazione delle sanzioni relative all’omessa o irregolare comunicazione;
- anticipazione di un anno della soppressione della comunicazione “black list”;
- modifica dei termini di trasmissione delle comunicazioni.
Le comunicazioni devono essere trasmesse entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, fatta eccezione per quelle relative al secondo trimestre, da presentarsi entro il 16 settembre di ogni anno. Inoltre, soltanto per il 2017, la prima comunicazione dei dati delle fatture dovrà essere effettuata entro il 25.7.2017, con riferimento al semestre gennaio-giugno.
Per quanto concerne la scadenza ordinaria di settembre, relativa al secondo trimestre, gli Autori osservano che essa determina un disallineamento temporale rispetto all’analoga trasmissione opzionale dei dati delle fatture da parte dei soggetti che opteranno per il regime di cui all’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, i quali provvederanno all’invio dei dati relativi al secondo trimestre entro il 31 agosto di ogni anno.
Fonte: Art. 4 DL 22.10.2016 n. 193 - Il Quotidiano del Commercialista del 11.11.2016 - "Prima comunicazione delle fatture al 25 luglio 2017" - Greco - La Grutta - Il Sole - 24 Ore del 16.11.2016, p. 50 - "Comunicati i dati di tutte le fatture" - Mastromatteo - Santacroce
Sezione:   Autore : S.M.Perego