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24/09/2015 Le imposte del venditore possono essere pagate dal compratore - Compravendita di terreno S.M.Perego
24/09/2015 Società non operative - Cancellazione entro il 30.9.2015 S.M.Perego
24/09/2015 Credito d'imposta per la ristrutturazione delle strutture alberghiere – Alcune FAQ S.M.Perego
24/09/2015 Elevata la soglia di non punibilità S.M.Perego
28/09/2015 Non si perdono le agevolazioni prima casa anche se il trasferimento della residenza non avviene entro 18 mesi S.M.Perego
28/09/2015 Scade il 30.9.2015 la domanda di rimborso IVA per i soggetti non residenti S.M.Perego
28/09/2015 Non sempre è necessario comunicare il luogo di conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
28/09/2015 Quando è necessaria la nomina di un curatore dell'eredità giacente S.M.Perego
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Titolo: Gli intermediari sempre più coinvolti nella trasmissione di dati all’Agenzia delle Entrate   Data : 16/11/2016
Gli intermediari sempre più coinvolti nella trasmissione di dati all’Agenzia delle Entrate
Mastromatteo e Santacroce sul quotidiano IlSole24Ore del 16.11.2016 esaminano le principali novità introdotte in sede di conversione nell’art. 4 del DL 193/2016.
Tale decreto ha previsto due nuovi obblighi comunicativi trimestrali aventi ad oggetto:
- i dati delle fatture emesse e ricevute;
- i dati riepilogativi delle liquidazioni IVA periodiche.
In sede di conversione sono state apportate le seguenti modifiche:
- rimodulazione delle sanzioni relative all’omessa o irregolare comunicazione;
- anticipazione di un anno della soppressione della comunicazione “black list”;
- modifica dei termini di trasmissione delle comunicazioni.
Le comunicazioni devono essere trasmesse entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, fatta eccezione per quelle relative al secondo trimestre, da presentarsi entro il 16 settembre di ogni anno. Inoltre, soltanto per il 2017, la prima comunicazione dei dati delle fatture dovrà essere effettuata entro il 25.7.2017, con riferimento al semestre gennaio-giugno.
Per quanto concerne la scadenza ordinaria di settembre, relativa al secondo trimestre, gli Autori osservano che essa determina un disallineamento temporale rispetto all’analoga trasmissione opzionale dei dati delle fatture da parte dei soggetti che opteranno per il regime di cui all’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, i quali provvederanno all’invio dei dati relativi al secondo trimestre entro il 31 agosto di ogni anno.
Fonte: Art. 4 DL 22.10.2016 n. 193 - Il Quotidiano del Commercialista del 11.11.2016 - "Prima comunicazione delle fatture al 25 luglio 2017" - Greco - La Grutta - Il Sole - 24 Ore del 16.11.2016, p. 50 - "Comunicati i dati di tutte le fatture" - Mastromatteo - Santacroce
Sezione:   Autore : S.M.Perego