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Data Titolo Sezione Autore
23/05/2016 Il 20% dell’IMU pagata sugli immobili strumentali è sempre deducibile S.M.Perego
20/06/2016 La ruralità del fabbricato dipende sempre dalla sua destinazione d’uso S.M.Perego
06/06/2016 Il maxi ammortamento deve essere utilizzato subito altrimenti si perde S.M.Perego
21/06/2016 Il leasing abitativo rientra tra gli oneri detraibili S.M.Perego
22/06/2016 La c.d. “Società di comodo” può omettere il pagamento delle imposte S.M.Perego
22/06/2016 L’utenza elettrica “residenziale” è sempre soggetta al canone RAI S.M.Perego
22/06/2016 La locazione sistematica “On-line” è attività commerciale S.M.Perego
23/06/2016 Al via il decreto anticorruzione S.M.Perego
23/06/2016 Accertamenti mirati ai rimborsi da 730 superiori a 4.000,00 euro S.M.Perego
23/06/2016 Il canone RAI non deve essere assoggettato ad IVA S.M.Perego

Records 421 to 430 of 2397
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Titolo: Gli intermediari sempre più coinvolti nella trasmissione di dati all’Agenzia delle Entrate   Data : 16/11/2016
Gli intermediari sempre più coinvolti nella trasmissione di dati all’Agenzia delle Entrate
Mastromatteo e Santacroce sul quotidiano IlSole24Ore del 16.11.2016 esaminano le principali novità introdotte in sede di conversione nell’art. 4 del DL 193/2016.
Tale decreto ha previsto due nuovi obblighi comunicativi trimestrali aventi ad oggetto:
- i dati delle fatture emesse e ricevute;
- i dati riepilogativi delle liquidazioni IVA periodiche.
In sede di conversione sono state apportate le seguenti modifiche:
- rimodulazione delle sanzioni relative all’omessa o irregolare comunicazione;
- anticipazione di un anno della soppressione della comunicazione “black list”;
- modifica dei termini di trasmissione delle comunicazioni.
Le comunicazioni devono essere trasmesse entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, fatta eccezione per quelle relative al secondo trimestre, da presentarsi entro il 16 settembre di ogni anno. Inoltre, soltanto per il 2017, la prima comunicazione dei dati delle fatture dovrà essere effettuata entro il 25.7.2017, con riferimento al semestre gennaio-giugno.
Per quanto concerne la scadenza ordinaria di settembre, relativa al secondo trimestre, gli Autori osservano che essa determina un disallineamento temporale rispetto all’analoga trasmissione opzionale dei dati delle fatture da parte dei soggetti che opteranno per il regime di cui all’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, i quali provvederanno all’invio dei dati relativi al secondo trimestre entro il 31 agosto di ogni anno.
Fonte: Art. 4 DL 22.10.2016 n. 193 - Il Quotidiano del Commercialista del 11.11.2016 - "Prima comunicazione delle fatture al 25 luglio 2017" - Greco - La Grutta - Il Sole - 24 Ore del 16.11.2016, p. 50 - "Comunicati i dati di tutte le fatture" - Mastromatteo - Santacroce
Sezione:   Autore : S.M.Perego