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Data Titolo Sezione Autore
30/05/2019 Gli ”Indici sintetici di affidabilità fiscale” al via senza software di calcolo – Intermediari in affanno S.M.Perego
27/02/2019 I soggetti identificati ai fini IVA senza fattura elettronica e esterometro S.M.Perego
29/03/2019 I tributaristi assolti dalla Cassazione per lo svolgimento di attività non in esclusiva S.M.Perego
11/04/2019 Il divieto di fatturazione elettronica si estende anche alla chirurgia e medicina estetica S.M.Perego
28/06/2019 In arrivo, nel cassetto fiscale del contribuente, gli avvisi di accertamento sugli Studi di settore per il triennio 2015-2016-2017 S.M.Perego
08/05/2019 INPS – Al via la riduzione dei trattamenti pensionistici S.M.Perego
25/03/2019 INPS Nuove modalità di presentazione della domanda per l’assegno per il nucleo familiare S.M.Perego
23/05/2019 Inutile proroga per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi senza parlare della mancanza degli ISA S.M.Perego
09/09/2019 ISA anche per enti non profit S.M.Perego
24/07/2019 La fattura differita sconta il campo “data” S.M.Perego

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Titolo: Entro il 16.12.2016 il saldo IMU e TASI   Data : 16/11/2016
Entro il 16.12.2016 il saldo IMU e TASI
Entro il 16.12.2016 devono essere versati i saldi dell'IMU e della TASI per l'anno 2016.
Considerato che il versamento della prima rata di IMU e TASI per l'anno 2016, scaduta il 16.6.2016, è eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni previste per l'anno 2015, eventuali variazioni deliberate dai Comuni per l'anno in corso hanno rilevanza solo in sede di versamento del saldo, con eventuale conguaglio sulla prima rata (così la circ. Min. Economia e Finanze 23.5.2013 n. 2/DF).
In altre parole, in molti casi, in sede di versamento del saldo IMU e TASI 2016, sarà necessario procedere al ricalcolo di quanto dovuto e pagare il conguaglio per l'anno 2016, sulla base degli atti pubblicati al 28.10.2016 sul sito informatico www.finanze.it (prima e seconda rata di IMU e TASI, pertanto, possono essere di importo diverso).
Occorre considerare che per espressa previsione normativa i Comuni non hanno potuto aumentare le richieste IMU e TASI ma l’esenzione alla TASI è stata applicata anche sull’abitazione principale, in presenza di comodati registrati, in alcuni, sebbene rari, casi le imposte sono ridotte del 50%. Per i contratti di locazione stipulati a canone concordato per l’anno 2016 l’IMU sconta una riduzione del 25%.
Fonte: Perego www.essepigroup.it “Circolare clienti n.49_2016 – Novità IMU e TASI 2016” - Il Quotidiano del Commercialista del 16.11.2016 - "Entro il 16 dicembre il saldo di IMU e TASI" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego