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Data Titolo Sezione Autore
13/09/2016 Tardivo versamento delle ritenute ravvedibile entro il 15 settembre p.v. S.M.Perego
14/09/2016 Estesi a più soggetti gli obblighi di comunicazione per le precompilate S.M.Perego
14/09/2016 Pubblicati i codici tributo per il versamento delle sostitutive per l’assegnazione agevolata S.M.Perego
15/09/2016 Disponibili gli avvisi di ravvedimento sull’annualità 2012 nel “Cassetto Fiscale” S.M.Perego
15/09/2016 Sull’IVA accertata si può applicare la rivalsa ordinaria S.M.Perego
15/09/2016 Scade il 20.9.2016 la comunicazione telematica per operazioni con Paesi black list S.M.Perego
15/09/2016 Super-ammortamenti vincolati ai coefficienti tabellari S.M.Perego
16/09/2016 Da oggi si possono presentare le istanze di rimborso sul canone RAI S.M.Perego
16/09/2016 Al via le lettere di anomalia sui redditi 2012 – Possibile il ravvedimento operoso S.M.Perego
16/09/2016 La dichiarazione precompilata viene ulteriormente integrata S.M.Perego

Records 1231 to 1240 of 2397
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Titolo: Entro il 16.12.2016 il saldo IMU e TASI   Data : 16/11/2016
Entro il 16.12.2016 il saldo IMU e TASI
Entro il 16.12.2016 devono essere versati i saldi dell'IMU e della TASI per l'anno 2016.
Considerato che il versamento della prima rata di IMU e TASI per l'anno 2016, scaduta il 16.6.2016, è eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni previste per l'anno 2015, eventuali variazioni deliberate dai Comuni per l'anno in corso hanno rilevanza solo in sede di versamento del saldo, con eventuale conguaglio sulla prima rata (così la circ. Min. Economia e Finanze 23.5.2013 n. 2/DF).
In altre parole, in molti casi, in sede di versamento del saldo IMU e TASI 2016, sarà necessario procedere al ricalcolo di quanto dovuto e pagare il conguaglio per l'anno 2016, sulla base degli atti pubblicati al 28.10.2016 sul sito informatico www.finanze.it (prima e seconda rata di IMU e TASI, pertanto, possono essere di importo diverso).
Occorre considerare che per espressa previsione normativa i Comuni non hanno potuto aumentare le richieste IMU e TASI ma l’esenzione alla TASI è stata applicata anche sull’abitazione principale, in presenza di comodati registrati, in alcuni, sebbene rari, casi le imposte sono ridotte del 50%. Per i contratti di locazione stipulati a canone concordato per l’anno 2016 l’IMU sconta una riduzione del 25%.
Fonte: Perego www.essepigroup.it “Circolare clienti n.49_2016 – Novità IMU e TASI 2016” - Il Quotidiano del Commercialista del 16.11.2016 - "Entro il 16 dicembre il saldo di IMU e TASI" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego