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Data Titolo Sezione Autore
20/04/2016 La prescrizione per i contributi omessi si interrompe con la notifica del verbale ispettivo S.M.Perego
24/07/2015 La presentazione dei modelli 770/2015 al 21.9.2015 S.M.Perego
04/10/2016 La presentazione del modello EAS non ha scadenza S.M.Perego
09/04/2019 La presentazione dell’esterometro non esclude gli obblighi di presentazione dei modelli INTRASTAT S.M.Perego
20/12/2016 La presunzione può essere superata da autocertificazione con data certa S.M.Perego
15/06/2016 La proroga di Unico coinvolge anche i contributi previdenziale S.M.Perego
09/12/2015 La registrazione di contratti di locazione a canone variabile passa annualmente dal modello RLI S.M.Perego
09/03/2017 La rendicontazione delle imprese multinazionali trova i sui chiarimenti in un D.M. S.M.Perego
29/10/2015 La residenza fiscale è presunzione assoluta e comporta sempre l’obbligo della dichiarazione dei redditi S.M.Perego
07/09/2016 La rettifica della rendita catastale da parte dell’A.d.E. necessita di sopralluogo S.M.Perego

Records 1371 to 1380 of 2397
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Titolo: Entro il 16.12.2016 il saldo IMU e TASI   Data : 16/11/2016
Entro il 16.12.2016 il saldo IMU e TASI
Entro il 16.12.2016 devono essere versati i saldi dell'IMU e della TASI per l'anno 2016.
Considerato che il versamento della prima rata di IMU e TASI per l'anno 2016, scaduta il 16.6.2016, è eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni previste per l'anno 2015, eventuali variazioni deliberate dai Comuni per l'anno in corso hanno rilevanza solo in sede di versamento del saldo, con eventuale conguaglio sulla prima rata (così la circ. Min. Economia e Finanze 23.5.2013 n. 2/DF).
In altre parole, in molti casi, in sede di versamento del saldo IMU e TASI 2016, sarà necessario procedere al ricalcolo di quanto dovuto e pagare il conguaglio per l'anno 2016, sulla base degli atti pubblicati al 28.10.2016 sul sito informatico www.finanze.it (prima e seconda rata di IMU e TASI, pertanto, possono essere di importo diverso).
Occorre considerare che per espressa previsione normativa i Comuni non hanno potuto aumentare le richieste IMU e TASI ma l’esenzione alla TASI è stata applicata anche sull’abitazione principale, in presenza di comodati registrati, in alcuni, sebbene rari, casi le imposte sono ridotte del 50%. Per i contratti di locazione stipulati a canone concordato per l’anno 2016 l’IMU sconta una riduzione del 25%.
Fonte: Perego www.essepigroup.it “Circolare clienti n.49_2016 – Novità IMU e TASI 2016” - Il Quotidiano del Commercialista del 16.11.2016 - "Entro il 16 dicembre il saldo di IMU e TASI" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego