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07/11/2016 Nessuna alternativa, per parlare con l’Agenzia delle Entrate devi pagare S.M.Perego
07/11/2016 Disponibile una guida dell’Agenzia delle Entrate sul ravvedimento operoso S.M.Perego
07/11/2016 Per la Cassazione la prostituzione rientra tra i redditi diversi S.M.Perego
07/11/2016 Approvato il modello per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
04/11/2016 Dal 2017 deducibilità integrale per le spese di formazione e di aggiornamento professionale S.M.Perego
31/10/2016 Disponibili le regole per la trasmissione telematica dei corrispettivi e la fatturazione elettronica S.M.Perego
04/11/2016 Anche i titolari di un diritto reale possono usufruire della detrazione degli interessi passivi dei mutui ipotecari S.M.Perego
26/10/2016 Dubbi costituzionali sulla rottamazione dei ruoli per l’esclusione dei Comuni e concessionari locali S.M.Perego
03/11/2016 Ulteriori chiarimenti sul DURC on-line S.M.Perego
03/11/2016 L’imposta di registro si paga anche sui debiti ceduti con l’azienda S.M.Perego

Records 1981 to 1990 of 2397
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Titolo: Entro il 16.12.2016 il saldo IMU e TASI   Data : 16/11/2016
Entro il 16.12.2016 il saldo IMU e TASI
Entro il 16.12.2016 devono essere versati i saldi dell'IMU e della TASI per l'anno 2016.
Considerato che il versamento della prima rata di IMU e TASI per l'anno 2016, scaduta il 16.6.2016, è eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni previste per l'anno 2015, eventuali variazioni deliberate dai Comuni per l'anno in corso hanno rilevanza solo in sede di versamento del saldo, con eventuale conguaglio sulla prima rata (così la circ. Min. Economia e Finanze 23.5.2013 n. 2/DF).
In altre parole, in molti casi, in sede di versamento del saldo IMU e TASI 2016, sarà necessario procedere al ricalcolo di quanto dovuto e pagare il conguaglio per l'anno 2016, sulla base degli atti pubblicati al 28.10.2016 sul sito informatico www.finanze.it (prima e seconda rata di IMU e TASI, pertanto, possono essere di importo diverso).
Occorre considerare che per espressa previsione normativa i Comuni non hanno potuto aumentare le richieste IMU e TASI ma l’esenzione alla TASI è stata applicata anche sull’abitazione principale, in presenza di comodati registrati, in alcuni, sebbene rari, casi le imposte sono ridotte del 50%. Per i contratti di locazione stipulati a canone concordato per l’anno 2016 l’IMU sconta una riduzione del 25%.
Fonte: Perego www.essepigroup.it “Circolare clienti n.49_2016 – Novità IMU e TASI 2016” - Il Quotidiano del Commercialista del 16.11.2016 - "Entro il 16 dicembre il saldo di IMU e TASI" - Zeni
Sezione:   Autore : S.M.Perego